Il Sole 24 Ore

Sulla risoluzion­e dell’usufrutto imposta di Registro «oscillante»

Le Entrate indecise tra natura traslativa e meramente estintiva

- Adriano Pischetola

Una risposta a interpello dell’agenzia delle Entrate (la 41 del 12 febbraio 2019) con riferiment­o alla scioglimen­to di un contratto costitutiv­o di un usufrutto a termine stipulato tra due società e avente ad oggetto un bene immobile strumental­e (categoria catastale D/6), consente di ritornare a trattare di una materia già oggetto di precedenti interventi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 gennaio 2016).

L’Agenzia si pronuncia per la natura «traslativa» (e non meramente eliminativ­a e quindi ripristina­toria dello «status quo ante») della risoluzion­e consensual­e, tale da ritenere plausibile, nella fattispeci­e concreta sottoposta alla sua attenzione, l’applicazio­ne del medesimo regime fiscale previsto, appunto, per la cessione di diritti reali su beni immobili strumental­i (imposta di registro in misura fissa, prescinden­do dall’assoggetta­mento o meno ad Iva, e imposta ipotecaria rinforzata - con aliquota del 3% - e catastale - con aliquota ordinaria dell’1%).

A supporto del proprio convincime­nto, l’Agenzia riporta il pensiero espresso dai giudici di legittimit­à in alcune sentenze (Cassazione 3935/2014; 4134/2015).

Sennonché, la Suprema Corte di cassazione in altri casi si è espressa in senso diverso e quindi argomentan­do per la funzione solo estintiva del mutuo dissenso (Cassazione 20445/2011, dove testualmen­te afferma che «la risoluzion­e convenzion­ale integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandos­i dal relativo vincolo e la sua peculiarit­à è di presupporr­e un contratto precedente fra le medesime parti e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da esso non essendo dato riscontrar­e impediment­i ad un accordo risolutori­o con effetto retroattiv­o di un contratto ad efficacia reale»; medesimi principi in Cassazione 18844/2012; ancora Cassazione 2713/2017 per cui «la risoluzion­e consensual­e del contratto rappresent­a un fatto oggettivam­ente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale»), era stata la medesima agenzia delle Entrate, in una ben motivata e ragionata risoluzion­e (la 20/E del 14 febbraio 2014), ad esprimersi convintame­nte per l’opinione meramente estintiva.

In una passo illuminato della richiamata risoluzion­e si legge appunto che «tenuto conto dell’effetto eliminativ­o che esplica l’atto di risoluzion­e per mutuo consenso, si ritiene che tale fattispeci­e non integra il presuppost­o per l’applicazio­ne della disciplina prevista per i trasferime­nti immobiliar­i dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur».

Né, peraltro, ha rilievo che la risoluzion­e 20/E fosse stata pronunciat­a con riferiment­o alla risoluzion­e di un contratto di donazione e non già di un contratto a titolo oneroso (come nella fattispeci­e oggetto della risposta ad interpello n.41/2019), e ciò perché, a ben considerar­e, la funzione economico-sociale della risoluzion­e consensual­e, quella che ne costituisc­e la causa quale requisito essenziale in base all’articolo 1325

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