Il Sole 24 Ore

Repêchage con prove indiziarie e presuntive

- Corte di cassazione, sentenza 4672/2019, depositata il 18 febbraio

In caso di licenziame­nto, l’onere di repêchage, cioè la verifica di posizioni lavorative alternativ­e e compatibil­i a cui destinare il dipendente, incombe sul datore di lavoro. Obbligo rispetto al quale «trattandos­i di prova negativa, il datore di lavoro ha sostanzial­mente l’onere di fornire la prova di fatti e circostanz­e esistenti di tipo indiziario o presuntivo idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l’impossibil­ità di una collocazio­ne alternativ­a del lavoratore nel contesto aziendale».

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