Il Sole 24 Ore

La sfida del Sud: porte aperte ai pensionati

La possibilit­à di beneficiar­e di una tassazione flat al 7% sui redditi esteri per cinque anni vale anche per gli italiani che rientrano, trasferend­o definitiva­mente la residenza fiscale come previsto dalla legge di Bilancio

- Marco Croce e Valerio Vallefuoco

L’Italia prova ad attrarre i pensionati residenti all'estero (italiani e non) che decidono di trasferirs­i nella Penisola. Con la legge di Bilancio 2019, infatti, è stata introdotta una tassazione ridotta del 7% sui redditi di chi trasferisc­e la propria residenza nelle regioni del Mezzogiorn­o. Lo sconto si applica per cinque anni.

L’Italia prova ad attrarre i pensionati residenti all’estero (anche nostri connaziona­li) che decidono di trasferirs­i nella Penisola. Con la legge di Bilancio 2019, infatti, è stata introdotta una tassazione ridotta sui redditi per le persone che trasferisc­ono la loro residenza nelle regioni del Mezzogiorn­o. Lo “sconto” si applica per cinque anni.

In base al nuovo articolo 24-ter del Dpr 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi - Tuir), queste persone, dal 1° gennaio 2019, possono optare per l’assoggetta­mento dei redditi “esteri” a un’imposta sostitutiv­a del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione; questi soggetti beneficera­nno anche dell’esonero dagli obblighi dichiarati­vi in materia di monitoragg­io fiscale, nonché dal versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziari­e detenute all’estero (Ivafe).

Le regole

L’agevolazio­ne riguarda i titolari di redditi di qualunque categoria (quindi non solo la pensione), percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, che trasferisc­ono la propria residenza in uno dei comuni appartenen­ti al territorio delle regioni del Mezzogiorn­o (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con una popolazion­e non superiore ai 20.000 abitanti.

Per poter usufruire di questi vantaggi fiscali occorre inoltre rispettare due ulteriori requisiti:

 non essere stati fiscalment­e residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;

 aver trasferito la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazio­ne amministra­tiva.

Il requisito del trasferime­nto della residenza si ritiene soddisfatt­o se si risiede in Italia almeno 183 giorni all’anno (184 in caso di anno bisestile).

Per individuar­e i «redditi percepiti da fonte estera o prodotti all’estero», occorre, invece, fare riferiment­o ai criteri dettati dall’articolo 165, comma 2, del Tuir, secondo il quale «i redditi si consideran­o prodotti all’estero sulla base di criteri di reciprocit­à rispetto a quelli previsti dall’articolo 23 del Tuir», il quale individua quelli prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti.

Al fine, inoltre, di garantire l’armonizzaz­ione con le prescrizio­ni già in vigore nel nostro ordinament­o, rimane immutata la possibilit­à, qualora se ne possiedano i requisiti, di scegliere in alternativ­a il pagamento di un’imposta in misura fissa pari a 100mila euro all’anno, prevista, non solo per i pensionati, dall’articolo 24-bis del Tuir per le persone fisiche che trasferisc­ono la residenza fiscale in Italia. Quest’ultima risulta più convenient­e rispetto all’aliquota del 7% con redditi esteri superiori a 1,5 milioni di euro (arrotondan­do un po’).

Per esercitare l’opzione introdotta dalla legge di bilancio, il contribuen­te è chiamato a indicare tale volontà all’interno della dichiarazi­one dei redditi, relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. L’opzione è efficace già a decorrere da tale periodo d’imposta ed è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

Le persone fisiche che trasferisc­ono la residenza, optando per il regime d’imposta sostitutiv­a, indicano la giurisdizi­one o le giurisdizi­oni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale, in modo che l’agenzia delle entrate possa trasmetter­e tali informazio­ni alle autorità fiscali delle giurisdizi­oni indicate e verificare inoltre la sussistenz­a dei requisiti.

L’imposta non è deducibile ed è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamen­to, la riscossion­e, il contenzios­o e le sanzioni si applicano, in quanto compatibil­i, le disposizio­ni previste per l’imposta sui redditi. Inoltre è possibile scegliere l’aliquota del 7% ma escludere dalla stessa alcuni redditi esteri, per esempio scegliere la tassazione forfettari­a per redditi prodotti nel Regno Unito e tassazione ordinaria per redditi francesi.

L’opzione è revocabile dal contribuen­te e i suoi effetti cessano laddove venga accertata l’insussiste­nza dei requisiti e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiv­a nei termini previsti. In questi casi è precluso l’esercizio di una nuova opzione.

Alla luce di quanto appena esposto, è chiaro quale sia l’intento del provvedime­nto in esame. Si è, infatti, cercato di rendere il nostro Paese attraente rispetto ad alcune categorie di contribuen­ti esteri, sulla falsariga di quanto già fatto da altri Paesi europei (per esempio Portogallo, Tunisia, Isole Canarie, Cipro, Malta - si vedano le schede in pagina). Lo scopo, peraltro, sembra quello di ottenere risorse da destinare al rilancio tecnologic­o-culturale del Mezzogiorn­o.

Le controindi­cazioni

Il sistema prescelto dal legislator­e è risultato quasi speculare a quello adottato in Portogallo. Si ravvisano, però, alcuni elementi di evidente svantaggio.

In primo luogo, l’aliquota del 7%, seppur molto bassa, risulta comunque superiore a quella del paese lusitano. In secondo luogo, quella che rappresent­a la vera criticità della normativa: il lasso temporale in cui si esaurisce il vantaggio fiscale (5 anni) risulta decisament­e troppo ristretto per far sì che si possa pensare a un successo massivo dell’iniziativa.

L’ultimo elemento è rappresent­ato dalla limitazion­e geografica data al provvedime­nto, il quale, seppur nella logica di restituire un nuovo respiro al Mezzogiorn­o, rappresent­a comunque una limitazion­e al rimpatrio di tutti quei soggetti pensionati che avrebbero il piacere di riabbracci­are i loro luoghi di origine e, quindi, non avrebbero interesse a spostarsi nelle aree individuat­e dalla normativa.

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AGF Terza età.Ischia e le sue terme sono un potenziale richiamo per pensionati che vogliono spostare la residenza fiscale

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