Patent box, vantaggi anche con la cessione
Regime di favore vincolato al reinvestimento del 90% del corrispettivo
I soggetti che esercitano l’opzione per il patent box hanno diritto a un trattamento di favore anche in caso di cessione del bene immateriale.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), infatti, in presenza di determinate condizioni non concorrono a formare il reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali individuati dalla normativa (attraverso il rinvio al precedente comma 39). La misura è ribadita dall’articolo 10 del Dm 30 luglio 2015, il quale ha il merito di conferire maggiore precisione alla individuazione dei beni la cui cessione sia agevolata.
Ambito di applicazione
La norma si applica sia alle plusvalenze realizzate nell’ambito di cessioni di beni immateriali a parti correlate (nazionali o estere), sia a quelle realizzate a seguito di cessione di beni immateriali a terze parti indipendenti. Alla luce dei due provvedimenti richiamati si può giungere alla conclusione che il beneficio fiscale sia limitato alle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, tra cui ad esempio anche marchi e software (si veda scheda in pagina).
Si tratta di un elenco che dovrebbe ritenersi tassativo, considerato il tenore letterale dell’articolo 10, comma 1, del Dm 30 luglio2015, a mente del quale il suddetto rinvio al comma 39 «si intende effettuato solo per individuare le tipologie di beni immateriali cui si riferisce il regime di esclusione delle plusvalenze dalla formazione del reddito d’impresa».
Requisiti
L’agevolazione è peraltro subordinata alla circostanza che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione di tali beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali della stessa natura. Tale requisito – espresso dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 190/2014 – è stato meglio specificato dal Dm 30 luglio 2015, il cui articolo 10 prescrive che non solo il reinvestimento debba essere effettuato in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali della stessa tipologia, ma altresì che dette attività siano effettuate: direttamente dai soggetti beneficiari mediante contratti di ricerca da università o enti di ricerca e organismi equiparati; mediante contratti di ricerca da società, anche start up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa; mediante contratti di ricerca da società, anche startup innovative, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.