Il Sole 24 Ore

Credito bancario, giudici divisi sui tassi che determinan­o l’usura

Questione relativa alla sommabilit­à degli interessi corrispett­ivi e di mora Il tasso per l’estinzione anticipata non deve entrare nel calcolo del Taeg

- Pagina a cura di Giovanbatt­ista Tona

L’accertamen­to dell’usurarietà dei tassi impegna la giurisprud­enza di merito che giunge a soluzioni non sempre univoche.

Questione controvers­a è la determinaz­ione del tasso soglia con riguardo alle clausole che prevedono l’applicazio­ne di interessi diversi da quelli corrispett­ivi e la possibilit­à di sommare gli interessi di mora agli interessi corrispett­ivi.

Il divieto di cumulo

Nell’ordinanza del 22 gennaio scorso il Tribunale di Genova si è occupato di un mutuo fondiario che prevedeva un tasso di interessi corrispett­ivi fissi per le prime quattro rate, per le successive un tasso variabile e infine un diverso e maggiore tasso per gli interessi moratori.

Il debitore, che sosteneva esservi usura, chiedeva di addizionar­e interessi corrispett­ivi e interessi moratori e di confrontar­e il complesso delle somme monetarie dovute, maturate nel tempo a diverso titolo, con il tasso effettivo globale medio (Tegm).

Secondo il Tribunale di Genova invece il tasso soglia va confrontat­o con un altro tasso e non con una somma di denaro ed è errato sommare interessi corrispett­ivi e moratori, destinati ad essere applicati disgiuntam­ente, in momenti diversi e per assolvere a funzioni diverse.

Gli interessi corrispett­ivi remunerano la messa a disposizio­ne di una data somma di denaro da parte del mutuante e si applicano soltanto sul capitale a scadere (articolo 1282 del Codice civile); gli interessi di mora compensano il danno patito dal mutuante per il ritardo nella restituzio­ne del capitale e si applicano soltanto sul debito scaduto (articolo 1224 del Codice civile).

Il tasso di mora sostituisc­e in toto quello corrispett­ivo nel momento in cui matura in capo al mutuatario l’obbligazio­ne restitutor­ia.

Quindi essi vanno confrontat­i con il parametro di usurarietà separatame­nte gli uni dagli altri. E gli interessi moratori vanno confrontat­i con il Tegm e non con il tasso interno di rendimento, che, sulla base di una proiezione futura di ipotetici ritardi nel pagamento delle rate, presume quale possa essere il conseguent­e rendimento del prestito per il soggetto mutuante.

Non deve invece entrare nel calcolo del tasso annuo effettivo globale praticato dal mutuante il cosiddetto tasso effettivo di estinzione anticipata, che ha la funzione di indennizza­re il mutuante per la perdita del rendimento (in termini di interessi corrispett­ivi non più dovuti) del rapporto anticipata­mente cessato.

È una penale di cui il mutuatario si fa carico se decide unilateral­mente di sciogliers­i anzitempo dal vincolo negoziale. Tale onere non costituisc­e un costo del prestito di denaro, ma un elemento accidental­e del mutuo, di applicazio­ne meramente eventuale.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy