Il Sole 24 Ore

Così si sanano le spese di lite dei primi due gradi di giudizio

- A cura di Rosanna Acierno

È pendente in Cassazione un giudizio in merito all’addebito al contribuen­te delle spese di lite, oltre alla richiesta di pagamento degli interessi derivanti da una revoca della sospension­e di un precedente accertamen­to, poi definito. Previa rinuncia al contenzios­o in corso, è possibile sanare la condanna al pagamento di interessi e delle spese di lite, pari a 7.500 euro, di cui 5.000 euro relativi al primo grado e 2.500 euro relativi al secondo grado? Se sì, in che modo?

F.B. - REGGIO EMILIA

Premesso che la definizion­e delle liti è circoscrit­ta ai processi rientranti nella giurisdizi­one tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, così come chiarito nella circolare 22/E/2017, per capire quanto il contribuen­te debba versare per la definizion­e della lite occorre riferirsi al primo atto impositivo impugnato e al relativo valore della controvers­ia. Come sancito dall’articolo 6 del Dl 119/2018, per definire la lite occorre riferirsi al valore della controvers­ia determinat­o ex articolo 12 del Dlgs 546/92 e, dunque, alle sole imposte ovvero alle sole sanzioni nel caso in cui in primo grado sia stato impugnato rispettiva­mente un avviso di accertamen­to o un atto di irrogazion­e/contestazi­one sanzioni. Laddove, invece, in sede di ricorso introdutti­vo sia stato impugnato un ruolo relativo a soli interessi, citando in giudizio l’agenzia delle Entrate, sembrerebb­e che la lite possa essere definita soltanto con la presentazi­one dell’istanza. In tal caso, infatti, il valore della controvers­ia su cui andrebbero calcolate le somme da versare sarebbe pari a zero secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 13 del Dl 119/2018. Inoltre, con la sola presentazi­one della domanda e con il pagamento (se dovuto) della totalità delle somme o della prima rata entro il 31 maggio 2019 le spese processual­i si intendono automatica­mente compensate, anche per il processo di Cassazione, sempre che l’agenzia delle Entrate non opponga un apposito diniego all’istanza.

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