Nel cumulo rientrano tutti i periodi delle contribuzioni
Nel mio estratto conto Inps sono presenti 1.278 settimane di contributi Inps dal settembre 1977 all’ottobre 2003, ulteriori 15 anni e 60 giorni in regime ex Inpdap dal novembre 2003 al dicembre 2018 e, ancora, in gestione separata dal febbraio 2001 al dicembre 2004, per tredici mesi complessivi, sovrapponibili ai precedenti in alcuni periodi. Penso, di optare per il cumulo contributivo dei vari periodi assicurativi ai fini pensionistici, soprattutto per valorizzare la pro quota Inps (la maggiore delle tre) in retributiva, avendo superato fino al 1995 i 18 anni in Inps. Per i periodi assicurativi coincidenti quali devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto: quelli in Inps/Inpdap oppure quelli in Gestione separata, alla luce della circolare Inps 11/2019 del 29 gennaio 2019 (punto 1.2)? Ci sono altri canali di uscita, in alternativa al cumulo? In base alla normativa vigente, essendo nato il 2 aprile 1962, e ancora in servizio, quando maturerò il traguardo pensionistico?
M.I. - BARI
Il cumulo è una facoltà che deve essere esercitata al momento della presentazione della domanda di pensione. La circolare 11/2019 citata dal lettore riguarda coloro che accedono alla pensione quota 100 e che, quindi, devono essere nati entro il 31 dicembre 1959 per poter fruire del pensionamento anticipato con tale facoltà. Il lettore non possiede i requisiti previsti, essendo nato nel 1962. La domanda che pone il lettore su quale tipologia di contributo sarà “neutralizzato” in caso di coincidenza risulta del tutto ininfluente ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione, ancorché ciò avvenga nell’Inps–Fpld. Infatti il criterio di calcolo della prestazione pensionistica rimane comunque quello che sarebbe utilizzato dalla gestione senza considerare le altre anzianità. Infatti, ai fini del diritto i periodi coincidenti vengono valorizzati una volta, al netto delle sovrapposizione, mentre ai fini della misura concorreranno tutti i periodi e le relative retribuzioni/contribuzioni. Il lettore potrà accedere alla pensione quando raggiungerà i 42 anni 10 mesi di contributi e con un’attesa di tre mesi legata alla finestra mobile, reintrodotta nel nostro ordinamento dal Dl 4/2019. Sulla base dei dati forniti, sembrerebbe raggiungere il diritto a riscuotere la prima rata di pensione tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, ricorrendo alla pensione anticipata in cumulo. La pensione di vecchiaia risulterebbe comunque successiva (2029 oltre futuri adeguamenti legati alla speranza di vita). Le alternative al cumulo sono la ricongiunzione onerosa che comunque non potrebbe essere attivata per recuperare i periodi in essere presso la Gestione separata Inps che, per sua natura, non è ricongiungibile.