Giudice italiano per le controversie con banche svizzere
Per la Corte rileva, tra l’altro, l’attività dei promotori fuori dai confini
Giurisdizione italiana per le controversie di risarcimento del danno con banche svizzere. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 6280/19 depositata ieri) confermano i criteri di radicamento delle azioni civilistiche che privilegiano il foro del consumatore, limitano le clausole di esclusività e rimarcano l’attività dei mandatari /procacciatori d’affari delle banche svizzere anche se svolte nei panni di società comunque riferibili allo sportello straniero.
Il caso portato a giudizio riguardava il risarcimento danni (per 267 mila euro) nell’esecuzione e gestione di due contratti di conto corrente stipulati nel 2000 dalla investitrice italiana con Banco di Lugano Sa, poi inglobata in Julius Baer. Secondo la Corte d’appello di Roma, che aveva riformato sul punto il primo grado, la giurisdizione italiana si fondava su tre circostanze: lo svolgimento di attività bancaria in Italia da parte del proponente attraverso una fiduciaria e una Sim, entrambe “Julius Baer” (articolo 15 Nuova Convenzione di Lugano del 2007); la mancata pattuizione sul foro competente posteriore al sorgere della controversia (articolo 17 Regolamento Ce 44/01); infine l’attività svolta direttamente in Italia da promotori ed agenti di JB Sa .
Nell’articolato ricorso in Cassazione Julius Baer & Co Sa sottolineava invece, tra l’altro, la mancata prova di svolgimento di attività bancaria nel 2000 in Italia, rimarcava poi che Banco di Lugano era confluito nel gruppo solo nel 2005 (e originariamente era appartenuto al gruppo concorrente Ubs), ancora che i procacciatori d’affari avevano agito in proprio e comunque sotto autonoma insegna aziendale, che Banco di Lugano all’epoca non era presente in Italia, e che infine non si trattava di contratti al consumatore.
La Corte dopo aver affermato l’applicabilità della Convenzione di Lugano - in quanto la domanda era stata intentata un mese dopo l’entrata in vigore della Convenzione Ue/Svizzera del 2011 - ne ha tratto le conseguenze giuridiche. A cominciare (articolo 15) dalla conclusione del contratto ad opera di un promotore attivo in Italia - fatto non controverso - e riferibile al gruppo bancario, per continuare con la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Cassazione Sezioni Unite, ordinanze 4211/13 e 26937/13) secondo cui il domicilio del consumatore in tema di acquisto di titoli obbligazionari prevale anche su eventuali clausole contrarie.
Inoltre la giurisdizione italiana, argomentano le Sezioni Unite, sussiste in cause di risarcimento fondate su un’offerta fatta in Italia di un contratto poi risultato truffaldino (articolo 5 Regolamento Ce 44/2001), e comunque (art .17) la deroga sul foro è valida solo se pattuita posteriormente alla controversia.
Per la Cassazione, poi, il momento rilevante per l’individuazione della giurisdizione è quello della proposizione della domanda e non quello di conclusione del contratto (Ss.Uu 11532/09). E anche in questo caso, aggiunge il relatore, nel momento di conclusione del contratto controverso Ubs (a cui apparteneva Banco di Lugano) svolgeva attività «rivolta o diretta anche in Italia», attraverso mandatari, facendo scattare così il principio di territorialità.