I redditi da lavoro dipendente non ostacolano la flat tax
Un contribuente che è stato lavoratore dipendente a tempo indeterminato dal 2011 al 2018 (il 31 ottobre 2018 ha presentato le dimissioni volontarie), apre la partita Iva per esercitare la professione di commercialista. Aderisce al regime ordinario, perché aveva redditi da lavoro dipendente maggiori di 30mila euro. Essendo mutato il quadro normativo, può accedere al regime forfettario con aliquota del 5 per cento?
Il contribuente può sicuramente aderire al regime forfettario, in quanto non è più rilevante che nel periodo di imposta precedente abbia percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30mila euro. Inoltre non deve svolgere l’attività di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro dei due anni precedenti. Questa condizione ostativa non sembra essere presente con riferimento al caso prospettato dal quesito, in quanto le prestazioni dovrebbero essere poste in essere nei confronti di altri soggetti. I dubbi maggiori riguardano la possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 5 per cento. Questa aliquota è applicabile qualora l’attività di lavoro autonomo non costituisca la prosecuzione di quella svolta come lavoratore dipendente o autonomo. Non c’è dubbio che l’attività iniziata nel 2018 era nuova. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 5 per cento nessuna disposizione prevede che il contribuente debba permanere all’interno del regime forfettario per l’intero quinquennio a partire dall’avvio dell’attività medesima. La stessa soluzione è stata indicata dall’agenzia delle Entrate per un contribuente che ha iniziato l’attività come “minimo” e successivamente è entrato nel regime forfettario (interpello 72/2018). In ogni caso l’aliquota del 5% è applicabile per gli anni residui al compimento dei cinque anni rispetto all’inizio dell’attività. Nel caso del quesito il contribuente ha avviato l’attività nel 2018 avvalendosi del regime ordinario. Sarà dunque possibile applicare l’aliquota del 5% durante il periodo di applicazione del regime forfettario con decorrenza dal periodo di imposta 2019 fino al 31 dicembre 2022.