Il passaggio al forfettario svincola dall’opzione triennale
Nel 2017 ho optato per il regime semplificato e l’opzione finisce il 31 dicembre 2019. Con la nuova legge di Bilancio, però, dovrei essere svincolato dall’opzione. È corretto? Potrei accedere al regime forfettario già nel 2019, avendo tutti i requisiti?
La risposta è affermativa. Il contribuente potrà applicare il forfait dal 1° gennaio 2019, andando oltre i vincoli temporali. L’articolo 1 del Dpr 442/1997 prevede la possibilità di revocare anzitempo le opzioni esercitate negli anni scorsi, qualora il sistema risulti modificato a seguito di nuove disposizioni in grado di incidere sui criteri di determinazione del reddito secondo il metodo forfettario in esame. La diposizione citata prevede che «È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». In ogni caso, l’agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del vincolo triennale relativo ai contribuenti che hanno optato per il regime semplificato, di cui all’articolo 66 del Tuir (Dpr 917/1986). Secondo quanto affermato dalla risoluzione 64/2018 sembra che la durata minima di tre anni non sia applicabile al caso di specie, ma solo ai contribuenti in contabilità ordinaria. In particolare, è stato affermato che l’opzione per il regime contabile e di determinazione del reddito semplificato «non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime naturale proprio dei contribuenti minori».