Il professionista è libero di aderire alle «Ati»
Può accedere al regime forfettario un professionista (architetto) che, occasionalmente, aderisce a un’Ati (associazione temporanea di imprese) per partecipare ai bandi?
U.L. - FROSINONE
La legge di Bilancio 2019 (145/2018) ha apportato importanti modifiche alla disciplina dei contribuenti forfettari, anche per quanto riguarda i requisiti di accesso da parte dei contribuenti che possiedono delle partecipazioni in altre società. In particolare, a partire dal 2019, costituisce causa di esclusione:
– la contemporanea partecipazione in società di persone, associazioni e imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir (Dpr 917/86);
– la contemporanea partecipazione di controllo, diretto o indiretto, in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime forfettario. L’adesione a un’Ati, che è una forma giuridica nella quale più imprese si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico, strutturata sul profilo del mandato, non è causa ostativa rispetto al regime forfettario.
Il regime di contabilità semplificata costituisce quello naturale dei professionisti, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti (non rilevano i limiti di ricavi previsti per le imprese, ex articolo 3, comma 2, Dpr 695/96). Quindi, tale regime si intende adottato se il professionista non ha optato per la contabilità ordinaria. I registri da tenere in regime di contabilità semplificata sono: registri Iva delle fatture emesse; registro Iva degli acquisti; registro dei beni ammortizzabili, che può non essere tenuto a condizione che le annotazioni di cui all’articolo 16 del Dpr 600/73 siano effettuate nei registri Iva (articoli 13 e 14, commi 1 e 2, Dpr 435/01); libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro. Secondo l’articolo 3, comma 1, Dpr 695/96 e circolare 45 del 19 febbraio 1997, nei registri Iva occorre annotare: le operazioni rilevanti ai fini Iva; i componenti non rilevanti ai fini Iva, per la determinazione del reddito professionale, in apposite sezioni dei medesimi registri. Ciò posto, sembra utile citare la risposta dell’agenzia delle Entrate a Telefisco 2019, inerente il caso del reddito d’impresa. L’Agenzia ha ricordato che (come già chiarito dalla risoluzione 64/2018) il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario di cui alla legge 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio. Quindi il transito da un regime naturale a un altro regime naturale è sempre possibile, a prescindere dal vincolo triennale. Applicando per analogia tale risposta al caso del contribuente, se egli è in regime semplificato per i professionisti, può passare al forfettario anche nel 2020. Se invece è in regime ordinario (non naturale), allora può derogare al vincolo triennale solo nel 2019 (anno di modifica normativa) in base alle motivazioni della circolare 11/ E/2017: «l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. L’articolo 1 del Dpr n. 442 del 1997, tuttavia, consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”». per il calcolo da bilancio per il triennio 2017–2019. Considerando la portata innovativa del nuovo regime, è possibile revocare l’opzione e aderire al regime forfettario già dall’anno 2019? O si potrà accedere al regime forfettario solo dal 2020, alla scadenza del triennio, dopo aver revocato l’opzione Irap?
C.V. - TRENTO
Nel corso di Telefisco 2019, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per la contabilità ordinaria possono accedere al regime forfetario a partire dal periodo d’imposta 2019 senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni Iva. Infatti, come indicato con circolare 11/E/2017, «l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto. L’articolo 1 del Dpr n. 442 del 1997, tuttavia, consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative“». Quindi, nel caso di specie, il vincolo triennale è derogabile, per la portata innovativa della norma.