Per il vincolo verso l’ex datore si considera la «prevalenza»
Un contribuente nel regime dei “minimi” già da alcuni anni, con l’esercizio 2018 ha sforato il tetto massimo dei ricavi. Nell’anno 2017 ha prestato lavoro dipendente con contratto a termine per due mesi, in una società che è anche cliente della sua ditta. Alla luce dei nuovi requisiti imposti dalla normativa, può optare ugualmente per il regime forfettario dall’anno 2019?
P.S. - MODENA
Dal 1° gennaio 2019 non possono applicare il regime forfettario coloro che svolgono la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, o soggetti a loro direttamente o indirettamente riconducibili, con i quali siano in corso rapporti di lavoro, ovvero siano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Per escludere l’applicabilità del regime forfettario, non è quindi sufficiente che la società con la quale sia stato in essere un rapporto di lavoro dipendente sia annoverata tra i clienti della nuova attività, essendo altresì necessario il requisito della prevalenza. La norma parla genericamente di «rapporti di lavoro», dovendosi dunque ritenere tali anche i contratti di lavoro subordinato a termine.
Laddove la causa di esclusione non risulti verificata, il regime forfettario deve ritenersi applicabile nel 2019 a condizione che i ricavi dell’anno precedente non abbiano superato la soglia di 65mila euro.