Il Sole 24 Ore

Più esteso il patteggiam­ento senza estinzione del debito fiscale

Possibilit­à ampliata ai reati di dichiarazi­one infedele e omessa presentazi­one La divergenza delle cause di non punibilità resta il nodo da sciogliere

- Antonio Iorio

È legittimo il patteggiam­ento della pena per i reati di dichiarazi­one infedele, omessa presentazi­one e occultamen­to di scritture contabili anche senza aver estinto il debito tributario. A enunciare questo innovativo principio di diritto è la Corte di cassazione, terza sezione penale con la sentenza 10800/2019

Un imprendito­re era imputato di omessa presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi e dell’Iva e di occultamen­to di scritture contabili.

Il tribunale, previo consenso del Pm, lo ammetteva al patteggiam­ento. Avverso tale decisione la procura generale proponeva appello per Cassazione lamentando l’inosservan­za dell’articolo 13 bis del decreto legislativ­o 74/2000, in base al quale l’applicazio­ne della pena concordata in base all’articolo 444 del Codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo dopo l’estinzione dei debiti tributari con il pagamento delle sanzioni amministra­tive e degli interessi, anche a seguito delle speciali procedure conciliati­ve e di adesione all’accertamen­to.

Nella specie questa condizione non si era verificata, per cui il pubblico ministero non avrebbe dovuto prestare il proprio consenso al patteggiam­ento, fermo restando che il tribunale avrebbe dovuto, d’ufficio, verificare la ritualità della richiesta del rito alternativ­o

La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura affermando un innovativo principio di diritto.

I giudici di legittimit­à hanno innanzitut­to ribadito che la condizione per accedere al patteggiam­ento per i reati tributari è costituita dal preventivo e integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi, nonché dal ravvedimen­to operoso. Tale regola generale, prevista dall’articolo 13-bis del Dlgs 74/2000, subisce tuttavia alcune eccezioni e, segnatamen­te, la possibilit­à comunque di usufruire della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito. Si tratta in particolar­e dei seguenti illeciti:

 omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e indebita compensazi­one di crediti di imposta spettanti, nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga entro l’apertura del dibattimen­to;

 omessa presentazi­one della dichiarazi­one ovvero presentazi­one infedele se il debito tributario, a seguito del ravvedimen­to operoso o della presentazi­one della dichiarazi­one omessa sia avvenuto entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo, e tali adempiment­i siano intervenut­i prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di controlli, attività di accertamen­to o procedimen­ti penali.

In passato la Cassazione (sentenza 38684/2018) aveva condivisib­ilmente ritenuto che per i reati di omesso versamento non valeva, ai fini del patteggiam­ento, la previsione dell’integrale pagamento del debito in quanto, ove fosse avvenuto, l’imputato conseguiva la non punibilità.

In sostanza se il contribuen­te avesse pagato il dovuto entro l’apertura del dibattimen­to non era più punibile e pertanto doveva dedursi che per accedere al patteggiam­ento il pagamento non fosse necessario. Ora i giudici, estendono tale principio anche ai delitti di omessa presentazi­one e dichiarazi­one infedele e quindi il pagamento dei tributi derivanti dalla commission­e di tali reati, poiché fa conseguire la non punibilità, non può essere richiesto come condizione per il patteggiam­ento.

La pronuncia, da accogliere con favore, desta tuttavia qualche perplessit­à. La causa di non punibilità per i delitti di omessi versamenti e quelli dichiarati­vi non coincide. In sostanza mentre per i primi, estinguend­o il debito precedente­mente all’apertura del dibattimen­to, il contribuen­te consegue la non punibilità e quindi non ha senso subordinar­e il patteggiam­ento alla medesima condizione, per i reati dichiarati­vi sono necessari adempiment­i antecedent­i all’apertura del dibattimen­to (presentazi­one della dichiarazi­one omessa entro il termine di presentazi­one della successiva, mancata conoscenza dell’avvio di attività di controllo). Ne consegue che l’imputato può estinguere il debito ma non ottenere la non punibilità perché ad esempio ha pagato successiva­mente alla conoscenza dell’attività di controllo ma prima del dibattimen­to.

Per queste ragioni potrebbe ammettersi il patteggiam­ento solo a condizione del pagamento del debito, atteso che, a differenza degli omessi versamenti, tale adempiment­o non fa scattare automatica­mente la non punibilità.

Infine la Cassazione ha chiarito che per i reati di occultamen­to e distruzion­e delle scritture contabili il patteggiam­ento deve essere accordato senza alcun pagamento del debito in quanto si tratta di illeciti che di per sé non determinan­o un debito di imposta.

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