La natura dubbia dell’e-fattura senza i dati privacy
Siamo ormai al terzo mese dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica: il numero relativamente basso di documenti transitati è indice di un avvio faticoso per i soggetti minori, in quanto i trimestrali possono emettere regolarmente questi documenti sino al 15 maggio. Creando peraltro problemi ai loro clienti, che devono restare in attesa delle fatture e sono tentati di avviare la procedura di autofattura-denuncia (codice TD20), creando una situazione sgradevole sia per l’emittente che il destinatario.
Siamo comunque in attesa di vedere quale sarà il recupero di gettito conseguente alla fatturazione elettronica, che non potrà necessariamente essere superiore a quello che si otteneva con lo spesometro, di cui la fattura elettronica è la replica assistita dalla sostanziale contestualità tra emissione e ricezione, ma con in più il problema del “postino” (così viene chiamato lo SdI) che recapita anche documenti inesatti, che al momento non si possono respingere.
Non dimentichiamo la data del 3 maggio, quando sarà possibile esprimere l’opzione per la conservazione dell’elemento più rilevante per i controlli: l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi fatturati. Alla vigilia di Natale il Garante della privacy ha considerato che questo dato è troppo sensibile in un contesto di protezione dei dati non garantito in misura adeguata. Senza l’opzione da parte del contribuente lo SdI dovrà cancellare questa fondamentale informazione. E se la fattura conservata dall’agenzia delle Entrate è priva di questo dato, si può dire che il contribuente ha soddisfatto l’obbligo di conservazione elettronica della fattura, cioè di tutta la fattura?
Ne abbiamo molti dubbi, in quanto la copia della fattura deve essere identica a quella che è stata trasmessa al cliente, per la fondamentale finalità del documento, che non è quella fiscale ma commerciale, contabile e finanziaria. Con un congruo anticipo rispetto alla data sopra riportata, è indispensabile che l’amministrazione finanziaria chiarisca questo dubbio, altrimenti i contribuenti rischiano di essere inconsapevolmente considerati inadempienti.
A meno che abbiano chiesto la conservazione al proprio provider, che di regola procede anche alla firma elettronica del documento, che non sarà quindi più modificabile.
Si avvicina anche la data del 1° luglio, quando cioè le imprese con volume d’affari superiore a 400mila euro dovranno dotarsi dei registratori di cassa “con la coda”, che si collegano cioè all’agenzia delle Entrate per comunicare il totale degli scontrini o ricevute giornaliere. E dal 1° gennaio 2020 questo obbligo sarà generalizzato.
Ricordiamo con l’occasione che questi apparecchi rilasceranno anche un “documento commerciale”, che non ha però valore di fattura ai fini della detrazione dell’Iva, in quanto il regolamento (Dm 7 dicembre 2016) ne limita l’utilizzabilità per il destinatario soltanto alla documentazione del costo ai fini della deduzione fiscale o della fruizione delle relative detrazioni. Ai fini Iva rileva solo come documento idoneo a documentare la fatturazione differita.
Questi registratori connessi potranno generare un gettito significativo: attualmente chi rilascia tutti gli scontrini e tutte le ricevute fiscali non garantisce che il totale annotato a corrispettivi coincida. Una verifica sul posto giustificherebbe un accertamento, ma la probabilità è oggi molto bassa.
Questa evoluzione porta con sé un impegno di innovazione o adeguamento degli apparecchi sicuramente rilevante: occorre conoscere subito quali saranno gli esoneri. Il primo che viene alla mente riguarda il registro dei corrispettivi addebitati ai dipendenti per il servizio di mensa. Questo dato è già trasferito nella documentazione relativa al rapporto di lavoro, e non è pertanto modificabile. Imporre anche il registratore di cassa determinerebbe un costo per il contribuente, senza nessun vantaggio per l’erario.
Adeguare i registratori di cassa è oneroso e in alcuni casi, come il registro corrispettivi per i buoni mensa, inutile