Non chiudibili le liti sugli atti da liquidazione
La Cassazione: su queste cartelle non c’è sospensione del processo
La sospensione del processo, che non è automatica ma è prevista per gli atti che rientrano nella definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, non opera per le controversie sull’impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione delle imposte. Da ciò se ne ricava che tutti gli atti con i quali l’agenzia delle Entrate si sia limitata a liquidare le somme dovute in esito a quanto dichiarato dai contribuenti restano fuori dal perimetro della definizione agevolata. A questa interpretazione è giunta la Cassazione con la sentenza 7099/2019 depositata il 13 marzo.
Con riferimento alla definizione delle liti pendenti, la pronuncia conferma l’esclusione, rigettando l’istanza di sospensione del processo, delle cartelle di pagamento tra gli atti aventi natura impositiva emesse in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.
Per le controversie definibili la sospensione del processo non è automatica, ma è subordinata ad una specifica richiesta, rivolta al giudice presso cui pende il giudizio, con la quale il contribuente, o anche il difensore di quest’ultimo, dichiara di volersi avvalere delle chiusura della lite.
In questo caso, il giudizio è sospeso fino al 10 giungo 2019. Il provvedimento del giudice con cui si dispone la sospensione può assumere la veste di decreto o di ordinanza, a seconda che l’atto è assunto dal presidente di sezione o dal collegio.
Al di là del tipo di atto adottato dal giudice, la sospendibilità del processo non può prescindere da una valutazione sull’ammissibilità dell’istanza, il cui presupposto non è la semplice istanza rivolta al giudice, ma dipende, sotto l’aspetto oggettivo, dalla natura dell’atto oggetto di contestazione.
È proprio su quest’ultimo aspetto che la Cassazione ha posto l’attenzione evidenziando come la cartella di pagamento a seguito di una liquidazione delle imposte operata dall’amministrazione finanziaria non ha natura impositiva e, per questo, non essendo un atto definibile, il processo non può essere sospeso.
Questo intervento interpretativo si inserisce in un contesto all’interno del quale, di recente la stessa Cassazione (1158/2019) aveva avuto modo di precisare che alle cartelle di pagamento, emesse in base agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, non può essere esclusa la natura di atto impositivo quando questo è destinato ad esprimere per la prima volta la pretesa tributaria (si veda anche Il Sole 24 Ore del 21 febbraio 2019).
L’interpretazione della Cassazione, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti di prassi sul tema, è conforme alla risposta dell’agenzia delle Entrate espressa in occasione di Telefisco 2019 e alle istruzioni per la compilazione dell’istanza dove è esplicitamente specificato che non sono definibili le controversie aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione, come ad esempio ruoli e cartelle di pagamento.