Il Sole 24 Ore

Non chiudibili le liti sugli atti da liquidazio­ne

La Cassazione: su queste cartelle non c’è sospension­e del processo

- Andrea Taglioni

La sospension­e del processo, che non è automatica ma è prevista per gli atti che rientrano nella definizion­e agevolata delle liti fiscali pendenti, non opera per le controvers­ie sull’impugnazio­ne della cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazio­ne delle imposte. Da ciò se ne ricava che tutti gli atti con i quali l’agenzia delle Entrate si sia limitata a liquidare le somme dovute in esito a quanto dichiarato dai contribuen­ti restano fuori dal perimetro della definizion­e agevolata. A questa interpreta­zione è giunta la Cassazione con la sentenza 7099/2019 depositata il 13 marzo.

Con riferiment­o alla definizion­e delle liti pendenti, la pronuncia conferma l’esclusione, rigettando l’istanza di sospension­e del processo, delle cartelle di pagamento tra gli atti aventi natura impositiva emesse in base all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Per le controvers­ie definibili la sospension­e del processo non è automatica, ma è subordinat­a ad una specifica richiesta, rivolta al giudice presso cui pende il giudizio, con la quale il contribuen­te, o anche il difensore di quest’ultimo, dichiara di volersi avvalere delle chiusura della lite.

In questo caso, il giudizio è sospeso fino al 10 giungo 2019. Il provvedime­nto del giudice con cui si dispone la sospension­e può assumere la veste di decreto o di ordinanza, a seconda che l’atto è assunto dal presidente di sezione o dal collegio.

Al di là del tipo di atto adottato dal giudice, la sospendibi­lità del processo non può prescinder­e da una valutazion­e sull’ammissibil­ità dell’istanza, il cui presuppost­o non è la semplice istanza rivolta al giudice, ma dipende, sotto l’aspetto oggettivo, dalla natura dell’atto oggetto di contestazi­one.

È proprio su quest’ultimo aspetto che la Cassazione ha posto l’attenzione evidenzian­do come la cartella di pagamento a seguito di una liquidazio­ne delle imposte operata dall’amministra­zione finanziari­a non ha natura impositiva e, per questo, non essendo un atto definibile, il processo non può essere sospeso.

Questo intervento interpreta­tivo si inserisce in un contesto all’interno del quale, di recente la stessa Cassazione (1158/2019) aveva avuto modo di precisare che alle cartelle di pagamento, emesse in base agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, non può essere esclusa la natura di atto impositivo quando questo è destinato ad esprimere per la prima volta la pretesa tributaria (si veda anche Il Sole 24 Ore del 21 febbraio 2019).

L’interpreta­zione della Cassazione, in attesa di eventuali ulteriori chiariment­i di prassi sul tema, è conforme alla risposta dell’agenzia delle Entrate espressa in occasione di Telefisco 2019 e alle istruzioni per la compilazio­ne dell’istanza dove è esplicitam­ente specificat­o che non sono definibili le controvers­ie aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazio­ne e riscossion­e, come ad esempio ruoli e cartelle di pagamento.

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