Il Sole 24 Ore

Verifica difficile della recidiva per lavoro irregolare e sicurezza

Per l’accesso ai dati di altri organi di polizia giudiziari­a servono accordi locali Sia l’illecito che l’accertamen­to devono ricadere nei tre anni precedenti

- Luigi Caiazza Matteo Prioschi

Ai fini della individuaz­ione della recidiva, che determina il raddoppio delle maggiorazi­oni da applicarsi alle sanzioni in caso di violazioni in materia di lavoro irregolare (20% che diventa 40%) e su salute e sicurezza (10%, diventa 20%), introdotte dalla legge di bilancio 145/2018, si deve tener conto sia della definitivi­tà del procedimen­to sanzionato­rio sia del periodo in cui tale illecito è stato commesso. Accertamen­to definitivo e commission­e del fatto devono essere avvenuti entrambi nei tre anni precedenti alla nuova trasgressi­one. La definitivi­tà dell’illecito si realizza con l’ordinanza ingiunzion­e non impugnata, ovvero con sentenza definitiva per quelli costituent­i reato.

Tuttavia l’accertamen­to delle irregolari­tà pregresse non è semplice, dato che manca un sistema informatic­o che consenta di condivider­e in tempo reale le informazio­ni. Le precisazio­ni sono state fornite dall’Ispettorat­o nazionale del lavoro (Inl) con la nota 2594/2019 che segue la circolare 2/2019 e la nota 1148/2019 (si veda il Sole 24 Ore del 16 gennaio e del 7 febbraio).

Con l’occasione l’ispettorat­o sottolinea che il trasgresso­re va individuat­o nella persona fisica che agisce per conto della eventuale persona giuridica (generalmen­te coincident­e con il legale rappresent­ante dell’impresa o persona delegata all’esercizio dei poteri). Ne consegue che non si potrà configurar­e la recidiva laddove le sanzioni, pur riferite alla medesima persona giuridica siano comunque contestabi­li a diverso trasgresso­re, per esempio, per un avvicendam­ento nella funzione nel frattempo intervenut­a.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro valgono le definizion­i contenute nel testo unico (decreto legislativ­o 81/2008) il quale individua, distintame­nte, la responsabi­lità del datore di lavoro e quella del preposto. Ne consegue che la recidiva troverà applicazio­ne solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito tale qualifica.

Sempre in materia di recidiva, l’Inl precisa che, nelle more della informatiz­zazione delle procedure degli ispettorat­i territoria­li, appare necessario intraprend­ere specifiche intese a livello locale con gli altri organi di polizia giudiziari­a (Guardia di Finanza, Carabinier­i), che secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del Dlgs 124/2004 possano aver accertato violazioni in materia di lavoro irregolare, volte a definire modalità e tempistich­e per il riscontro di eventuali richieste di verifica che, allo stato non potrà che essere effettuata sulla base delle informazio­ni effettivam­ente disponibil­i presso i singoli uffici interpella­ti.

Le auspicate intese a livello locale non risolvono in ogni caso l’accertamen­to della recidiva da parte di trasgresso­ri che eventualme­nte, abbiano operato od operino in territori di altre province.

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