Il Sole 24 Ore

Ncc, sanzioni sospese fino al 14 maggio I tassisti protestano

Con i nuovi vincoli privacy a rischio sui fogli servizio

- Maurizio Caprino

Le sanzioni per gli autonolegg­i con conducente (Ncc) restano sospese fino al 14 maggio. E le corse previste da contratti “quadro” con i clienti non sono soggette all’obbligo di rientro in rimessa se l’atto ha una data certa non successiva al 29 gennaio scorso. Sono i principali chiariment­i sulle nuove norme in materia (Dl 135/2018, articolo 10-bis) forniti da una circolare del ministero dell’Interno del 28 febbraio, resa nota solo nella serata dell’altro ieri. Restano però alcuni nodi giuridici difficilme­nte superabili senza cambiare la legge.

La circolare ha subito suscitato le proteste di alcune associazio­ni dei tassisti, che annunciano ricorso al Tar. Altre si riservano di esaminarla meglio.

Uno dei motivi della protesta è il “rinvio” delle sanzioni. Sono quelle per gli Ncc che violano le prescrizio­ni contenute nella loro autorizzaz­ione e i nuovi obblighi di rientro in rimessa, uscita solo a prenotazio­ne già acquisita e foglio di servizio elettronic­o. I tassisti si attendevan­o che le sanzioni venissero già applicate questo mese, perché il Dl prevedeva una “moratoria” di 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Ma il ministero, dato che tutta la parte sul trasporto pubblico è stata aggiunta solo in sede di conversion­e, ha ritenuto di far partire i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversion­e.

Qualcuno protesta anche perché pensava che la moratoria fosse addirittur­a di due anni. Ma questo termine riguarda solo le sanzioni per gli Ncc che violano l’obbligo di rientro in rimessa per corse nell’ambito di contratti già in essere con i clienti: tali contratti sono esclusi dai nuovi limiti imposti agli Ncc fino a un’eventuale deliberazi­one della Conferenza unificata (cui la norma dà il termine del 28 febbraio scorso, ritenuto però solo ordinatori­o nella prassi) o, in mancanza, per due anni al massimo.

I contratti già in essere devono essere stati stipulati «con data certa» entro i 15 giorni precedenti l’entrata in vigore della legge e «regolarmen­te registrati». La circolare afferma che la registrazi­one (che peraltro già di per sé conferisce data certa) «può avvenire anche successiva­mente alla conclusion­e del contratto, fermo restando l’obbligo della data certa non successiva al 29 gennaio 2019».

Un problema giuridico importante è la compatibil­ità del foglio elettronic­o con la normativa sulla privacy. Il Garante potrebbe intervenir­e su vari profili, per garantire clienti e conducenti dipendenti: la legge richiede che vengano annotati orari, località e generalità delle persone, che perché consentono di risalire a informazio­ni sensibili sulle persone. È inoltre dubbio che siano rispettati due criteri previsti dalla direttiva Gdpr sulla materia: proporzion­alità e sicurezza (anche perché i fogli di servizio devono esssere tenuti a bordo per 15 giorni. Probabilme­nte l’unica soluzione è modificare la legge.

Un altro chiariment­o riguarda la possibilit­à di essere sostituiti per gli autisti in caso di assenza per malattia, invalidità o sospension­e della patente: essa «è ora diventata necessaria per il mantenimen­to della licenza o autorizzaz­ione», per cui in questi casi più che una possibilit­à c’è un obbligo.

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