Il Sole 24 Ore

La lettera di contestazi­one va letta

Non è sufficient­e la consegna in busta chiusa durante l’orario di lavoro

- Giampiero Falasca

Il dipendente è tenuto ad accettare la consegna manuale di una contestazi­one disciplina­re, se questa avviene sul luogo di lavoro; tuttavia la consegna non si perfeziona se un delegato dell’azienda non legge (o non tenta di leggere) il contenuto della lettera al destinatar­io. Con questi principi la Corte di cassazione (sentenza 7306/2019, depositata ieri) mette la parola fine a un contenzios­o sorto in merito alle modalità di comunicazi­one di un provvedime­nto disciplina­re.

L’azienda ha tentato di consegnare personalme­nte al dipendente, durate l’orario di lavoro, questo provvedime­nto, ma il lavoratore ha rifiutato di ricevere l’atto. Il datore di lavoro ha applicato il provvedime­nto disciplina­re contenuto nella lettera, ma il dipendente ne ha ottenuto l’annullamen­to dalla Corte d’appello, in quanto – secondo i giudici – il provvedime­nto non era stato consegnato in modo regolare (era stata inviata anche una raccomanda­ta, ma questa era arrivata dopo l’applicazon­e della sanzione disciplina­re).

Questa prima decisione è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in quanto il rifiuto del dipendente è stato considerat­o illegittim­o. La Corte d’appello ha nuovamente annullato la sanzione disciplina­re, sostenendo che non è stata fornita prova dell’avvenuta consegna del documento al lavoratore.

La Cassazione con la sentenza di ieri ha confermato che la mera consegna di una busta chiusa, non accompagna­ta dal tentativo di darne lettura, non consente al destinatar­io di accertare qual è l’oggetto della comunicazi­one e quindi impedisce il perfeziona­mento della notifica manuale. L’incomplete­zza della comunicazi­one, precisa la Corte, è indirettam­ente confermata dalla decisione della società di inviare il provvedime­nto anche tramite raccomanda­ta con ricevuta di ritorno.

Queste conclusion­i hanno implicazio­ni operative molto rilevanti. L’eventuale consegna a mano di un atto (contestazi­one disciplina­re, lettera di licenziame­nto...) deve essere sempre accompagna­ta dal tentativo di lettura del contenuto e, in caso di esito negativo, da un’informativ­a sommaria al dipendente. Inoltre non sempre è utile inviare con raccomanda­ta a/r un atto già consegnato a mano: si può fare, ma bisogna precisare che l’altro tentativo non si è concluso per rifiuto illegittim­o del dipendente.

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