Il Sole 24 Ore

L’Agenzia ha ribadito che delocalizz­azione e cessione fanno perdere il beneficio

- Luca Gaiani

Recapture dell'iperammort­amento per delocalizz­azione all'estero ancora senza chiariment­i sul concetto di beni destinati all'utilizzo in più sedi produttive. Dopo le precisazio­ni di Telefisco 2019 sull’individuaz­ione delle cessioni rilevanti, le imprese sono in attesa di indicazion­i tecniche su quei macchinari che, per loro natura, possono essere destinati all'estero senza far scattare il recapture.

Il Dl 87/2018 ha introdotto, per gli

investimen­ti effettuati dopo il 14 luglio 2018, due vincoli riguardant­i la spettanza dell'iperammort­amento: requisito di territoria­lità e decadenza retroattiv­a dell’agevolazio­ne in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizz­azione all'estero nel corso del periodo di fruizione del beneficio. La norma ha sollevato diversi dubbi applicativ­i su cui ancora manca un intervento ufficiale dell'amministra­zione finanziari­a. L'Agenzia durante Telefisco 2019 ha chiarito che anche le cessioni effettuate nei confronti di acquirenti italiani fanno perdere il beneficio, mentre sono esonerati i trasferime­nti realizzati mediante cessione o conferimen­to di azienda (oltre che, a maggior ragione, per fusione e scissione).

Sull'ambito temporale della norma dovrebbe essere certamente confermato che il riferiment­o ad investimen­ti

“effettuati” dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Dl) è da intendersi al momento di sostenimen­to del costo del bene in base all'articolo 109 del Tuir. Sono dunque interessat­i beni consegnati dal 15 luglio anche se con ordine e acconto effettuati in data anteriore.

Ancora da chiarire l'arco temporale di sorveglian­za per i beni in leasing, i quali hanno due periodi di deduzione iper: quello del contratto (in cui si calcola la maggiorazi­one sui canoni) e quello post-riscatto (in cui la maggiorazi­one è riferita all'ammortamen­to del prezzo di riscatto). La cessione dopo il riscatto dovrebbe comportare il recupero delle sole quote di iperammort­amento del prezzo (e non anche di quelle sui canoni) ma il punto non è stato confermato dalle Entrate.

La norma esonera dal recapture i

beni che, per loro stessa natura, sono destinati all'utilizzo in più sedi produttive i quali dunque possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche all'estero. Sulla portata di questa disposizio­ne si attende che l'Agenzia e il ministero dello Sviluppo economico si pronuncino. Dovrebbero essere interessat­i tutti quei beni che vengono impiegati su diversi cantieri che l'impresa conduce, nello svolgiment­o della propria attività, in Italia o all'estero. I casi più frequenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 luglio 2018) sono quelli di macchine automatich­e 4.0 per scavare tunnel o effettuare perforazio­ni, o in genere impiegate da imprese di costruzion­i o di impiantist­ica. L'esonero dovrebbe riguardare beni che vengono collocati in siti produttivi temporanei dove si realizza l'opera richiesta dal committent­e, a prescinder­e dalla qualificaz­ione

o meno come stabili organizzaz­ioni. Dovrebbero poi rientrare in questi casi anche macchinari impiegati presso clienti (e dunque non in veri e propri cantieri) per installare propri beni venduti. Si pensi ad esempio a chi vende macchinari che, per avviamento e collaudo, necessitan­o di test presso il cliente, per svolgere i quali il venditore impiega altri macchinari 4.0 (beni strumental­i) in loco. In presenza di differenti casistiche, l'elemento cruciale pare essere quello della temporanei­tà di utilizzo (in più siti, anche all'estero), da valutare con riguardo alla durata del processo produttivo (lead time) e ciò per evitare che si possa aggirare la finalità della norma che è quella di colpire chi compra macchine 4.0, le avvia in Italia, le iperammort­izza e poi le destina a propri stabilimen­ti esteri.

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