Il Sole 24 Ore

Visto unico per compensazi­oni e rimborsi

Istanza di restituzio­ne «libera» fino a 30mila euro l’anno

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L'apposizion­e del visto di conformità o della sottoscriz­ione alternativ­a dell'organo di controllo sulla dichiarazi­one annuale Iva (come sul modello Tr) è unica e ha effetto sia per le compensazi­oni orizzontal­i oltre i 5mila euro annui, sia per i rimborsi superiori a 30milaeuro.

In generale, per i rimborsi Iva fino a 30mila euro non serve apporre il visto di conformità né l'apposita garanzia di durata di tre anni dall'esecuzione del rimborso. Per le richieste di rimborso Iva annuali (o trimestral­i) superiori a 30mila euro, invece, non è necessario presentare la garanzia solo se la dichiarazi­one (o il modello Tr) ha il visto di conformità e il contribuen­te rilascia una dichiarazi­one sostitutiv­a dell'atto di notorietà, attestante la sussistenz­a di determinat­i requisiti patrimonia­li.

Il “plafond” dei 30mila euro e quello dei 5mila euro vanno considerat­i separatame­nte, quindi, se si richiede la compensazi­one per 5mila euro e il rimborso per 30mila euro, non è necessario apporre il visto, sebbene la somma dei due crediti superi complessiv­amente la soglia dei 30mila euro (circolare 32/ E/2014, paragrafo 2.2.1).

Il limite dei 30mila euro per l'esonero dal visto non è riferito al singolo rimborso, ma alla somma di tutte le richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta, sia con il modello Tr, che con quello annuale (risoluzion­e 165/ E/2000 e circolare 32/E/2014, paragrafo 2). Quindi, ad esempio, se viene richiesto un rimborso infrannual­e di 25mila euro, senza il visto di conformità, e, successiva­mente, per lo stesso periodo d'imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazi­one per un rimborso di ulteriori 6mila euro, l'obbligo del visto o della sottoscriz­ione alternativ­a, nonché della dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio, sorge in relazione a tale ultima richiesta.

Questa regola, dettata per il limite dei 30mila euro per i rimborsi Iva, vale anche per il limite dei 5mila euro annuali riservato alle sole compensazi­oni trimestral­i (anche se non effettivam­ente utilizzati in compensazi­one; risoluzion­e 103/ E/2017, risposte 2 e 3). Ma le compensazi­oni dei crediti trimestral­i non incidono sull'altro limite di 5mila euro dedicato alle compensazi­oni del credito Iva annuale.

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