L’EUROPA PREPARA LE CONTROMOSSE
Lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra Autorità fiscali potrebbe costituire un nodo cruciale e un adeguato presidio per garantire un’efficace azione di contrasto all’evasione fiscale internazionale.
Purtroppo un’effettiva implementazione dello scambio automatico di informazioni richiederebbe l’utopistico superamento di tutte quelle lacune e differenze – legislative (ad esempio, in tema di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio), di capitali, di sistemi informatici e mezzi – ancora oggi esistenti tra i diversi ordinamenti statali, oltreché di adeguate disposizioni antiabuso (al fine di contrastare l’utilizzo improprio delle disposizioni previste dalla standard Ocse).
Però qualcosa si sta muovendo a livello internazionale ed europeo. E gli effetti li vedremo molto presto anche in Italia con obblighi di disclosure (e sanzioni) per intermediari, avvocati, fiscalisti e altri consulenti.
Un passo importante per il contrasto di queste pratiche è, infatti, costituito dalla direttiva 2018/822/ Ue del Consiglio del 25 maggio 2018 (cosiddetta Dac6), sullo scambio obbligatorio automatico di informazioni relative a meccanismi transfrontalieri che presentano indici di rischio di elusione o evasione fiscale. La direttiva è un anello essenziale del cosiddetto Pacchetto trasparenza lanciato dalla Commissione europea a seguito dei lavori Ocse/G20 sul progetto Base erosion and profit shifting (Beps).
Obiettivo dichiarato della Dac6 è quello di mettere tempestivamente a disposizione delle Autorità fiscali informazioni sugli arrangements potenzialmente aggressivi «in una fase precoce, ossia prima che tali meccanismi siano attuati»: con il duplice effetto di poterle contrastare anticipatamente (anche a livello legislativo) e di scoraggiare l’attività dei vari promoters e intermediari che elaborano o assistono il cliente in tali meccanismi.
Il presupposto che fa scattare gli obblighi di comunicazione è integrato per il solo fatto della presenza di uno degli elementi distintivi – cosiddetti hallmarks – indicati nell’allegato IV della direttiva e che si connotano – in modo oggettivo – come potenziali indici di rischio fiscale. Tra gli hallmarks ci sono anche quelli (lettera D dell’allegato IV) relativi all’elusione del Crs e, in particolare:
- i Crs avoidance arrangements, ossia gli schemi che hanno per obiettivo (o come oggetto o effetti) l’elusione dello scambio di informazioni;
- le Opaque offshore structures, ossia i veicoli privi di una effettiva attività economica, caratterizzati da una struttura opaca volta ad ostacolare l’identificazione del titolare effettivo.
Saranno quindi proprio quei meccanismi che sono ancora oggi utilizzati per compromettere (e frustrare) lo scambio automatico di informazioni a essere comunicati: si pensi ai casi di fake residence in uno Stato compiacente (che non scambia informazioni) o all’utilizzo di prodotti finanziari che non sono classificati quali conti finanziari o di strutture che possono opacizzare il titolare effettivo degli assets, e via discorrendo.
Detto altrimenti: saranno proprio le lacune del Crs e le debolezze delle varie discipline antiriciclaggio delle varie giurisdizioni a essere colpite.
La categoria dei soggetti tenuti alle comunicazioni è molto ampia e riguarda qualunque persona fisica o giuridica – e, quindi, sia le istituzioni finanziarie (quali, ad esempio, banche, società fiduciarie, Sgr, Sim) sia i professionisti (quali, ad esempio, dottori commercialisti, notai e avvocati) – che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione un meccanismo transfrontaliero soggetto a obbligo di notifica, o comunque fornisca aiuto, assistenza o consulenza riguardo tali attività. Ma non è finita. Particolarmente insidiosa è poi l’entrata in vigore e la retroattività della comunicazione.
Infatti, l’obbligo di segnalazione scatta dal 1° luglio 2020 ma, secondo lo schema di decreto legislativo di recepimento della Dac 6, potrebbe essere prevista la comunicazione anche delle operazioni e dei meccanismi attuati tra il 29 ottobre 2014 e il 24 giugno 2020 se di valore superiore a un milione di dollari Usa.
Obiettivo della direttiva Dac6 è combattere i casi di «fake residence» negli Stati compiacenti