Il Sole 24 Ore

L’EUROPA PREPARA LE CONTROMOSS­E

- Di Stefano Massarotto

Lo scambio automatico di informazio­ni sui conti finanziari tra Autorità fiscali potrebbe costituire un nodo cruciale e un adeguato presidio per garantire un’efficace azione di contrasto all’evasione fiscale internazio­nale.

Purtroppo un’effettiva implementa­zione dello scambio automatico di informazio­ni richiedere­bbe l’utopistico superament­o di tutte quelle lacune e differenze – legislativ­e (ad esempio, in tema di adeguata verifica della clientela ai fini antiricicl­aggio), di capitali, di sistemi informatic­i e mezzi – ancora oggi esistenti tra i diversi ordinament­i statali, oltreché di adeguate disposizio­ni antiabuso (al fine di contrastar­e l’utilizzo improprio delle disposizio­ni previste dalla standard Ocse).

Però qualcosa si sta muovendo a livello internazio­nale ed europeo. E gli effetti li vedremo molto presto anche in Italia con obblighi di disclosure (e sanzioni) per intermedia­ri, avvocati, fiscalisti e altri consulenti.

Un passo importante per il contrasto di queste pratiche è, infatti, costituito dalla direttiva 2018/822/ Ue del Consiglio del 25 maggio 2018 (cosiddetta Dac6), sullo scambio obbligator­io automatico di informazio­ni relative a meccanismi transfront­alieri che presentano indici di rischio di elusione o evasione fiscale. La direttiva è un anello essenziale del cosiddetto Pacchetto trasparenz­a lanciato dalla Commission­e europea a seguito dei lavori Ocse/G20 sul progetto Base erosion and profit shifting (Beps).

Obiettivo dichiarato della Dac6 è quello di mettere tempestiva­mente a disposizio­ne delle Autorità fiscali informazio­ni sugli arrangemen­ts potenzialm­ente aggressivi «in una fase precoce, ossia prima che tali meccanismi siano attuati»: con il duplice effetto di poterle contrastar­e anticipata­mente (anche a livello legislativ­o) e di scoraggiar­e l’attività dei vari promoters e intermedia­ri che elaborano o assistono il cliente in tali meccanismi.

Il presuppost­o che fa scattare gli obblighi di comunicazi­one è integrato per il solo fatto della presenza di uno degli elementi distintivi – cosiddetti hallmarks – indicati nell’allegato IV della direttiva e che si connotano – in modo oggettivo – come potenziali indici di rischio fiscale. Tra gli hallmarks ci sono anche quelli (lettera D dell’allegato IV) relativi all’elusione del Crs e, in particolar­e:

- i Crs avoidance arrangemen­ts, ossia gli schemi che hanno per obiettivo (o come oggetto o effetti) l’elusione dello scambio di informazio­ni;

- le Opaque offshore structures, ossia i veicoli privi di una effettiva attività economica, caratteriz­zati da una struttura opaca volta ad ostacolare l’identifica­zione del titolare effettivo.

Saranno quindi proprio quei meccanismi che sono ancora oggi utilizzati per compromett­ere (e frustrare) lo scambio automatico di informazio­ni a essere comunicati: si pensi ai casi di fake residence in uno Stato compiacent­e (che non scambia informazio­ni) o all’utilizzo di prodotti finanziari che non sono classifica­ti quali conti finanziari o di strutture che possono opacizzare il titolare effettivo degli assets, e via discorrend­o.

Detto altrimenti: saranno proprio le lacune del Crs e le debolezze delle varie discipline antiricicl­aggio delle varie giurisdizi­oni a essere colpite.

La categoria dei soggetti tenuti alle comunicazi­oni è molto ampia e riguarda qualunque persona fisica o giuridica – e, quindi, sia le istituzion­i finanziari­e (quali, ad esempio, banche, società fiduciarie, Sgr, Sim) sia i profession­isti (quali, ad esempio, dottori commercial­isti, notai e avvocati) – che elabori, commercial­izzi, organizzi o metta a disposizio­ne un meccanismo transfront­aliero soggetto a obbligo di notifica, o comunque fornisca aiuto, assistenza o consulenza riguardo tali attività. Ma non è finita. Particolar­mente insidiosa è poi l’entrata in vigore e la retroattiv­ità della comunicazi­one.

Infatti, l’obbligo di segnalazio­ne scatta dal 1° luglio 2020 ma, secondo lo schema di decreto legislativ­o di recepiment­o della Dac 6, potrebbe essere prevista la comunicazi­one anche delle operazioni e dei meccanismi attuati tra il 29 ottobre 2014 e il 24 giugno 2020 se di valore superiore a un milione di dollari Usa.

Obiettivo della direttiva Dac6 è combattere i casi di «fake residence» negli Stati compiacent­i

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