Concordati, valido l’accordo precedente al Dm del 2017
Per la stipula e la registrazione di un contratto concordato “non assistito” stipulato ex Dm 16 gennaio 2017, è necessaria l’attestazione di una delle organizzazioni sindacali. L’attestazione è necessaria anche se il Comune non ha stipulato o rinnovato accordi territoriali dopo il 16 gennaio 2017, e quindi si fa riferimento ai Comuni limitrofi? Se nel Comune è stato stipulato un accordo territoriale prima del Dm 16 gennaio 2017, ancora valido (cioè in assenza di nuovo accordo o rinnovo dopo il 16 gennaio 2017), per la stipula di un contratto di locazione concordato è comunque necessaria l’assistenz a e/o l’attestazione sindacale?
G.M. - VARESE
Per le locazioni concordate, per quelle transitorie e per quelle relative agli studenti universitari è previsto che gli accordi definiscano, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
L’articolo 7, comma 4, del Dm 16 gennaio 2017 stabilisce che «fino all’adozione degli accordi basati sulla presente convenzione restano in vigore, in ogni loro parte, gli accordi precedenti». Si ritiene che, nel caso in esame, si debba applicare la disciplina precedente, che resta in vigore in ogni sua parte, compresa quella relativa all’eventuale obbligo di attestazione, se previsto.