Il Sole 24 Ore

La sanatoria sugli errori formali prevale sulla chiusura delle liti

Con 200 euro si può chiudere anche la vertenza ancora sotto giudizio Con l’alternativ­a meno costosa si verificher­à la cessazione del contendere

- Dario Deotto

La sanatoria delle irregolari­tà formali potrà essere utilizzata in luogo della definizion­e delle liti pendenti qualora le violazioni risultino “comuni” ad entrambe le sanatorie.

La sanatoria delle irregolari­tà formali (articolo 9 del Dl 119/2018) contempla le violazioni che non incidono sulla determinaz­ione dell'imponibile e/o sul pagamento del tributo e si riferisce alle irregolari­tà commesse per ciascun periodo d'imposta. Il comma 7 dell'articolo 9 stabilisce che risultano escluse dalla regolarizz­azione le violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018. Il punto 1.3.3. del provvedime­nto del 15 marzo aggiunge che la sanatoria non si applica alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, in riferiment­o al quale sia intervenut­a pronuncia definitiva oppure altre forme di definizion­e agevolata antecedent­emente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizz­azione.

Ciò significa, in sostanza, che gli effetti della sanatoria, pur riguardand­o il singolo periodo d'imposta, si estendono agli atti di contestazi­one emessi dall'Agenzia e non divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 e, se il rapporto risultava pendente a tale ultima data, non divenuti definitivi prima del 31 maggio 2019 (data di versamento della prima rata).

In tutto questo va considerat­o che la definizion­e agevolata delle liti pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018) prevede la possibilit­à di definizion­e delle controvers­ie riguardant­i esclusivam­ente le sanzioni non collegate al tributo, con il pagamento del 15% del valore della controvers­ia in caso di soccombenz­a dell'Agenzia e con il pagamento del 40% negli altri casi.

Chiarament­e, le sanzioni non collegate al tributo sono quelle che, nella gran parte dei casi, scaturisco­no da violazioni che non rilevano ai fini della determinaz­ione della base imponibile e sul pagamento del tributo, rientranti nella sanatoria delle irregolari­tà formali di cui all'articolo 9 del Dl 119/2018. Si sottolinea che ciò vale «nella gran parte dei casi», per significar­e, ad esempio, che le violazioni da quadro RW, oggetto di un atto “pendente” secondo la nozione stabilita dall'articolo 6 del Dl 119/2018, può essere definito soltanto con quest'ultima forma di definizion­e (essendo tali violazioni espressame­nte escluse dalla sanatoria delle irregolari­tà formali).

Tuttavia, altri contenzios­i pendenti – in base all'articolo 6 - per violazioni che rientrano tra quelle incluse nella sanatoria delle irregolari­tà formali, possono certamente essere definite con i 200 euro previsti da tale ultima sanatoria. Questo alla condizione che l'atto non risulti definitivo in base alle disposizio­ni previste dall'articolo 9.

Evidenteme­nte, non aderendo alla definizion­e delle liti pendenti, non si avrà l'estinzione del processo in base a quanto previsto dalle disposizio­ni delle liti pendenti. Si dovrà però successiva­mente realizzare la cessazione della materia del contendere, a norma dell'articolo 46 del Dlgs 546/1992.

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