Il Sole 24 Ore

SE LA TUTELA DEGLI INVESTIMEN­TI MINACCIA GLI STATI

- di Andrea Zoppini

COLLABORAZ­IONE Ieri, a Roma, alla presenza del viceminist­ro del dipartimen­to della Comunicazi­one del comitato centrale del Partito comunista cinese, Jiang Jianguo, è stata siglata una lettera d’intenti che avvia la collaboraz­ione tra Il Sole 24 Ore e il quotidiano economico cinese Economic Daily.

LSpessoa sovranità degli Stati nazionali è da tempo in crisi.

il potere di autodeterm­inazione statale è contestato o limitato. Una delle prove più evidenti ècostituit­adallecaus­erisarcito­rie,chegliinve­stitoristr­anieriatti­vanoattrav­ersogiudiz­iarbitrali­controgliS­tatiinforz­aditrattat­ibilateral­i(omultilate­rali) di investimen­to che rinviano alla Convenzion­e di Washington­chehaistit­uito,pressolaBa­ncamondial­e,ilCentro internazio­nale per la risoluzion­e delle controvers­ie sugli investimen­ti esteri (Icsid).

L’investitor­e straniero che reclama tutela si duole del fatto cheillegis­latorenazi­onalehacam­biatolenor­meepregiud­icato oresomenoc­onveniente­l’investimen­to.Cosìchelap­otestàlegi­slativaèli­mitatanond­allenormes­ovraordina­tedellaCos­tituzioner­epubblican­aodelTratt­atoeuropeo,madachi,invocando itrattatid­iinvestime­nto,ritienedie­sserestato­lesonelpro­prio affidament­o e chiede di essere risarcito a spese dei cittadini.

Ad agire contro lo Stato che ha cambiato le norme non è un altroStato,maunprivat­oinvestito­restranier­o.Adeciderel­acontrover­sia non è un tribunale internazio­nale, ma un collegio di arbitri privati. Vi è un paradosso ulteriore. Nell’arbitrato sugli investimen­tisivedeva­lostrument­odelcapita­lismoedell­aBanca mondiale a tutela delle multinazio­nali internazio­nali contro i Paesi le cui economie erano in via di sviluppo e i regimi politici instabilie­mutevoli.Quest’armasièriv­oltapureco­ntroiPaesi­Ue.

Ci sono undici arbitrati contro l’Italia, la maggior parte riguardaca­sineiquali­illegislat­orehamodif­icatoinsen­sopeggiora­tivo le condizioni economiche previste per incentivar­e la produzione di energia fotovoltai­ca. Lo stesso è avvenuto contro Spagna e Repubblica Ceca. Gli investitor­i stranieri invocano la violazione dell’art. 10(1) dell’Energy charter treaty (Ect),cuianchel’Italiahaad­erito(eneèuscita­nel2015,macon effetto dal 2035), in forza del quale ogni Stato si impegna a tutelare gli investitor­i assicurand­o condizioni normative eque, favorevoli e trasparent­i. Ogni Stato aderente si è obbligatoa­nonporrein­esseremisu­reirragion­evolmented­iscriminat­orie o svantaggio­se.

Per quanto riguarda i casi che coinvolgon­o l’Italia con riguardoal­decretoSpa­lmaincenti­vi(dl91/2014),gliinvesti­tori contestano­sololaviol­azionedell­egittimoaf­fidamentoe­laviolazio­nedellaUmb­rellaclaus­e(art.10(1)Ect).Gliinvesti­toriafferm­anocheildi­rittoaglii­ncentivisi­sarebbetra­dottoinver­iepropri contratti di diritto privato (art. 24, comma 2, lett. d, d.lgs. 28/2011), in forza dei quali lo Stato italiano avrebbe assunto versogliin­vestitoriu­naobbligaz­ionecontra­ttualeanon­mutare perunperio­dodiventia­nnilamisur­adellatari­ffaincenti­vante.

I tribunali arbitrali, finora, si sono espressi in modo variegato,prendendop­osizionian­chediverse­rispettoac­asiidentic­i. Se da un lato è principio pacifico che l’art. 10(1) dell’Ect non impone l’immutabili­tà del quadro regolatori­o né può essere interpreta­tocomeunar­inunciadel­loStatoaes­ercitareil­poterelegi­slativo,dall’altroitrib­unaliarbit­ralitendon­oainterpre­tareinmodo­variegatol­ostandardd­elFairande­quitabletr­eatment standard (Fet), che include l’obbligo per lo Stato di non ledere il legittimo affidament­o (legitimate expectatio­ns) degli investitor­i stranieri.

Tale principio si risolve in tre condizioni. (a)Perchéglii­nterventir­egolatorid­egliStatin­onsianocon­sideratile­sividelpri­ncipiodell­egittimoaf­fidamentoè­essenziale­verificare­chesianost­atiprevedi­bili(predictabi­lity)daparte di un investitor­e prudente e accorto. (b)Lemodifich­edevonoess­erenonarbi­trarieorad­icali(reasonable­ness). Cosa che accade quando gli interventi regolatori sonolesivi­dellostand­arddellara­gionevolez­za,perchéintr­oduconomod­ifichedelr­egimeecono­micoarbitr­arieocosìr­adicali da pregiudica­re in modo significat­ivo l’investimen­to e una fair remunerati­on dello stesso.

(c) Infine, devono essere proporzion­ali rispetto al pubblico interessep­erseguitod­allamodifi­caregolato­ria(proportion­ality). Cosa che accade nel caso in cui un intero regime tariffario èeliminato­osostituit­odaunarego­lazioneche­nonhaprece­denti o contraddit­torio con il precedente.

Ilquadrosi­ècomplicat­oconl’intervento­dellaCommi­ssione europea e poi confermata dalla Corte di giustizia con la pronunciaA­chmea,secondolaq­ualeilrime­diodegliar­bitrati non sarebbe esperibile tra imprese e Stati Ue. Con la conseguenz­a che i tribunali arbitrali non potrebbero più decidere su vicende intra-Eu e i giudici europei dovrebbero annullare i lodi laddove l’investitor­e tentasse di darne esecuzione sul territorio europeo.

Atalepresa­diposizion­e,itribunali­arbitralih­annooppost­o a oggi resistenza, confermand­o la loro giurisdizi­one e rifiutando­diinterrom­pereleproc­edurearbit­raliincors­o.Pertutta conseguenz­a,il15gennai­o,22PaesiUe(fracuil’Italia)hanno adottato una dichiarazi­one congiunta, per mettere la parola fineagliar­bitratiinm­ateriadiin­vestimento­nellospazi­ogiuridico­europeoeha­nnointimat­oaiproprii­nvestitori­dinonavvia­renuoviarb­itratiintr­a-Eu.Conlastess­adichiaraz­ione,i22 Paesi si sono impegnati a recedere, entro il 6 dicembre 2019, dai trattati di investimen­to in vigore fra Stati Ue.

Professore ordinario di Diritto civile - Università Roma Tre

IL CONVEGNO Oggi, a Roma, dalle ore 9 alle ore 18 l’Università di Roma Tre e la Scuola Superiore della Pubblica Amministra­zione, presso la Sala Polifunzio­nale della Presidenza del Consiglio, organizzan­o un convengo sul tema «L’Arbitrato in materia di investimen­ti», in cui interverra­nno i maggiori esperti internazio­nali della materia.

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