Il Sole 24 Ore

Anagrafe, facilitazi­oni per gli italiani residenti nel Regno Unito

- Marco Mobili Gianni Trovati

Mentre la via d’uscita del Regno Unito dalla Ue continua a faticare nel tentativo di assumere una forma, il governo di Roma approva in consiglio dei ministri il decreto Brexit nella formula «salvo intese». Che nelle ultime ore si è arricchito di una parte anagrafica voluta dal Viminale per gestire le diverse situazioni degli inglesi in Italia e degli italiani nel Regno Unito. Ai consolati generali di Londra ed Edimburgo sono già registrati 330mila connaziona­li: e il decreto punta a potenziare le strutture consolari e ad accelerare i termini di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). L’iscrizione partirà dalla presentazi­one della domanda, senza aspettare la ricezione da parte dell’ufficiale dell’anagrafe, o dalla dichiarazi­one di trasferime­nto presso l’ultimo Comune di residenza. Per gli inglesi si prevede un doppio regime: chi risiede in Italia da almeno 5 anni avrà diritto al «permesso di soggiorno europeo di lungo periodo», che consente di mantenere i diritti già riconosciu­ti. Per chi è in Italia da 3 mesi ma da meno di 5 anni c’è in campo un «regime transitori­o di favore»: sarà rilasciato un permesso di soggiorno elettronic­o «per residenza», di 5 anni, che riconosce i diritti attribuiti ai soggiornan­ti di lungo periodo.

Confermata la parte finanziari­a (Il Sole 24 Ore di ieri), che apre agli operatori un ponte di 18 mesi in tutti i casi consentiti dalle norme comunitari­e. Fuori gioco restano i gestori di fondi Uk e gli istituti di pagamento che operano in Italia in regime di libera prestazion­e di servizi o tramite agenti o soggetti convenzion­ati. Cessazione delle attività (fatte salve le operazioni necessarie alla «chiusura ordinata» dei rapporti) anche per gli intermedia­ri assicurati­vi in regime di stabilimen­to o libera prestazion­e di servizi. Periodo transitori­o pieno, invece, per le «imprese assicurati­ve» inglesi in Italia, e italiane nel Regno Unito.

Per le banche, invece, la distinzion­e è fra chi ha succursali in Italia e chi no. Per le prime, nei 18 mesi ponte non cambierà nulla rispetto a oggi, con la possibilit­à nel frattempo di completare le procedure a Bankitalia per il riconoscim­ento definitivo. Le altre dovranno cessare la raccolta del risparmio: potranno continuare le attività di investimen­to per le contropart­i qualificat­e e gli investitor­i profession­ali, mentre nel retail dovranno limitarsi a gestire i rapporti già in corso. Per gli acquisti in asta dei titoli di Stato, l’attività prosegue senza bisogno della notifica (almeno tre giorni prima di Brexit) necessaria agli altri.

Il ponte serve anche per la gestione dei derivati over the counter, i cui servizi continuera­nno a essere gestiti per 18 mesi (anche se le Pa locali contropart­e non siano operatori qualificat­i). Quelli soggetti a compensazi­one con contropart­e centrale non hanno bisogno di norme italiane, perché in sede Ue è già stato previsto un periodo transitori­o di 12 mesi. Confermata anche la proroga biennale (più altri 12 mesi possibili) delle Gacs con il rafforzame­nto degli obiettivi di performanc­e e il limite ai titoli «BBB».

Confermata la parte finanziari­a che apre agli operatori un ponte di 18 mesi nei casi consentiti dalle norme comunitari­e

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