Processo sospeso sulla controversia Ici in attesa del Comune
Definizione delle liti: per i tributi locali il processo si sospende anche se il Comune ha dichiarato di non voler aderire alla sanatoria. A fornire questa precisazione è la Cassazione con l’ordinanza relativa alla causa Rgr 10111/2013 discussa nell’udienza del 7 marzo scorso ma non ancora depositata.
La vicenda riguarda una lite pendente in Cassazione tra un Comune e una contribuente relativamente ad avvisi di accertamento Ici per una pluralità di periodi di imposta. Il 7 marzo era stata fissata l’udienza di discussione in Cassazione, ma la contribuente ha presentato la richiesta di sospensione del processo al fine di valutare la possibilità di aderire alla definizione delle liti pendenti. L’articolo 6 del Dl 119/2018, infatti, prevede che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione della definizione delle controversie tributarie. In altre parole, i Comuni potranno decidere fino al 31 marzo se attuare la sanatoria delle liti fiscali. Sempre l’articolo 6 prevede in via generale che le liti definibili possano essere sospese a richiesta del contribuente, al fine di poter valutare l’adesione alla sanatoria. La contribuente, potenzialmente interessata a definire la lite con il Comune, presentava istanza di sospensione del processo in attesa che l’ente territoriale deliberasse eventualmente l’istituto definitorio. Il Comune si opponeva alla richiesta depositando in atti una dichiarazione del sindaco nella quale veniva espressamente evidenziata l’intenzione dell’ente di non applicare la sanatoria, con la conseguenza che pur non essendo ancora spirato il termine del 31 marzo si poteva proseguire la controversia.
La Cassazione ha innanzitutto rilevato che la norma concede tempo ai Comuni fino al 31 marzo per deliberare l’applicazione dell’istituto definitorio. In tale contesto, era del tutto irrilevante la dichiarazione del sindaco depositata in atti secondo la quale il comune non avrebbe aderito alla sanatoria. Ne consegue che tale dichiarazione non preclude il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decorrenza del termine fissato dal legislatore.
La decisione include le controversie in materia di tributi locali tra le liti che possono beneficiare della sospensione del processo. Si tratta infatti, di impugnazioni che a oggi sono solo potenzialmente definibili. Peraltro, la sospensione è opportuna perché se i giudici di legittimità per queste tipologie di procedimenti dovessero emettere una sentenza definitiva prima del 31 marzo, verrebbe preclusa al contribuente la possibilità di definizione ove l’ente locale aderisse all’istituto. La sanatoria, infatti, è inibita se al momento di presentazione della domanda il procedimento si è definitivamente concluso. Ciò potrebbe verificarsi per i giudizi della Suprema corte sia in ipotesi di rigetto del ricorso, sia in caso di accoglimento dell’impugnazione senza rinvio alla Ctr. Per tali ragioni anche per i procedimenti dei tributi locali pendenti presso la Suprema corte è opportuno richiedere la sospensione.
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La Corte ritiene irrilevante una nota del sindaco che preannuncia la mancata adesione