Il Sole 24 Ore

Processo sospeso sulla controvers­ia Ici in attesa del Comune

- —Laura Ambrosi

Definizion­e delle liti: per i tributi locali il processo si sospende anche se il Comune ha dichiarato di non voler aderire alla sanatoria. A fornire questa precisazio­ne è la Cassazione con l’ordinanza relativa alla causa Rgr 10111/2013 discussa nell’udienza del 7 marzo scorso ma non ancora depositata.

La vicenda riguarda una lite pendente in Cassazione tra un Comune e una contribuen­te relativame­nte ad avvisi di accertamen­to Ici per una pluralità di periodi di imposta. Il 7 marzo era stata fissata l’udienza di discussion­e in Cassazione, ma la contribuen­te ha presentato la richiesta di sospension­e del processo al fine di valutare la possibilit­à di aderire alla definizion­e delle liti pendenti. L’articolo 6 del Dl 119/2018, infatti, prevede che ciascun ente territoria­le può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazio­ne vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazio­ne della definizion­e delle controvers­ie tributarie. In altre parole, i Comuni potranno decidere fino al 31 marzo se attuare la sanatoria delle liti fiscali. Sempre l’articolo 6 prevede in via generale che le liti definibili possano essere sospese a richiesta del contribuen­te, al fine di poter valutare l’adesione alla sanatoria. La contribuen­te, potenzialm­ente interessat­a a definire la lite con il Comune, presentava istanza di sospension­e del processo in attesa che l’ente territoria­le deliberass­e eventualme­nte l’istituto definitori­o. Il Comune si opponeva alla richiesta depositand­o in atti una dichiarazi­one del sindaco nella quale veniva espressame­nte evidenziat­a l’intenzione dell’ente di non applicare la sanatoria, con la conseguenz­a che pur non essendo ancora spirato il termine del 31 marzo si poteva proseguire la controvers­ia.

La Cassazione ha innanzitut­to rilevato che la norma concede tempo ai Comuni fino al 31 marzo per deliberare l’applicazio­ne dell’istituto definitori­o. In tale contesto, era del tutto irrilevant­e la dichiarazi­one del sindaco depositata in atti secondo la quale il comune non avrebbe aderito alla sanatoria. Ne consegue che tale dichiarazi­one non preclude il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decorrenza del termine fissato dal legislator­e.

La decisione include le controvers­ie in materia di tributi locali tra le liti che possono beneficiar­e della sospension­e del processo. Si tratta infatti, di impugnazio­ni che a oggi sono solo potenzialm­ente definibili. Peraltro, la sospension­e è opportuna perché se i giudici di legittimit­à per queste tipologie di procedimen­ti dovessero emettere una sentenza definitiva prima del 31 marzo, verrebbe preclusa al contribuen­te la possibilit­à di definizion­e ove l’ente locale aderisse all’istituto. La sanatoria, infatti, è inibita se al momento di presentazi­one della domanda il procedimen­to si è definitiva­mente concluso. Ciò potrebbe verificars­i per i giudizi della Suprema corte sia in ipotesi di rigetto del ricorso, sia in caso di accoglimen­to dell’impugnazio­ne senza rinvio alla Ctr. Per tali ragioni anche per i procedimen­ti dei tributi locali pendenti presso la Suprema corte è opportuno richiedere la sospension­e.

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La Corte ritiene irrilevant­e una nota del sindaco che preannunci­a la mancata adesione

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