Il Sole 24 Ore

L’autotutela alleggeris­ce la definizion­e

L’annullamen­to parziale della lite deve essere fatto prima della domanda

- Salvina Morina Tonino Morina

Gli annullamen­ti in autotutela fatti dagli uffici possono ridurre il costo della chiusura delle liti pendenti.

Se l'ufficio annulla parzialmen­te l'atto impugnato, non si considera più pendente la parte oggetto di annullamen­to. È infatti stabilito che, per i contribuen­ti che si avvalgono della chiusura della lite pendente, il valore della lite va determinat­o al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazi­one o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevol­e all'ufficio.

Perciò la parte della controvers­ia sulla quale si è formato il giudicato interno, nel caso in cui sia sfavorevol­e all'amministra­zione finanziari­a, deve considerar­si non più pendente.

Allo stesso modo, qualora l'ufficio, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmen­te l'atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controvers­o oggetto di annullamen­to (circolare 22/E del 28 luglio 2017, paragrafo 4 «Determinaz­ione degli importi dovuti»).

Per l'agenzia delle Entrate, «anche in tal caso la parte di provvedime­nto impugnato annullata ex tunc ... non concorre alla determinaz­ione del valore della lite, essendo stata rimossa al riguardo ogni ragione di contrasto» (circolare 17/E/2003 del 21 marzo 2003).

Il valore della lite è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, al netto degli interessi e delle sanzioni.

In caso di liti relative esclusivam­ente alle irrogazion­i di sanzioni, è costituito dalla somma delle sanzioni.

L'annullamen­to in autotutela fatto dall'ufficio ha effetto sul valore della lite, a condizione che sia fatto prima di presentare la domanda per la chiusura della lite pendente.

Si pensi al caso di un profession­ista che ha una lite con l'agenzia delle Entrate, che aveva emesso un accertamen­to, per l'anno 2006, per la maggior parte riferito ai rilievi sui prelevamen­ti a suo tempo contestati che, in base alla sentenza della Corte costituzio­nale 228/2014, non si devono più considerar­e compensi.

Cancelland­o i prelevamen­ti, le imposte dovute si riducono notevolmen­te. È perciò opportuno che, se il contribuen­te intende definire la lite ancora pendente presso la Commission­e tributaria provincial­e, chieda all'ufficio di ridetermin­are la pretesa impositiva, al netto dei prelevamen­ti che non sono da considerar­e compensi.

Per agevolare le operazioni, è indispensa­bile che l'ufficio fornisca l'assistenza chiesta dal contribuen­te per avvalersi correttame­nte della sanatoria.

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