Il Sole 24 Ore

Obbligato all’Irap chi fattura alla Srl di cui è socio

La società non può essere considerat­a di altri vista la coincidenz­a dei clienti

- Massimo Romeo

Il presuppost­o dell'autonoma organizzaz­ione, ai fini dell'assoggetta­mento all'imposta regionale sulle attività produttive, viene soddisfatt­o qualora un profession­ista fatturi le sue prestazion­i nei confronti della Srl di cui è socio, che svolge la sua medesima attività; pur fatturando alla società egli lavora , in sostanza, a vantaggio degli stessi clienti finali. La circostanz­a, poi, che il profession­ista sia socio nella Srl impedisce di considerar­e altrui la “struttura organizzat­a”. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia 1169/2019 del 13 marzo.

I giudici lombardi tornano dunque a pronunciar­si (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° marzo) sul presuppost­o dell'autonoma organizzaz­ione ai fini Irap. Un contribuen­te, programmat­ore informatic­o libero profession­ista, impugnava il silenzio-rifiuto da parte dell'amministra­zione finanziari­a sull'istanza di rimborso presentata per riottenere quanto versato a titolo di Irap per alcune annualità; l'Ufficio motivava il rigetto in base a una serie di elementi che conducevan­o al soddisfaci­mento del presuppost­o impositivo:

 la disponibil­ità di uno studio proprio all'interno dell'abitazione con tre libri cespiti, numero ben oltre quello necessario per l'attività;

 utili corrispost­i per intero dalla Srl nella quale egli aveva una partecipaz­ione al 10% che, secondo l'amministra­zione finanziari­a, consentiva al ricorrente benefici organizzat­ivi strumental­i derivanti certamente dal collegamen­to a tale attività.

La Ctp respingeva il ricorso, sottolinea­ndo come il contribuen­te non avesse in alcun modo specificat­o la gestione della sua eventuale clientela, lasciando così dedurre che la partecipaz­ione del profession­ista alla Srl gli fornisse quei “benefici organizzat­ivi e strumental­i” derivanti dal collegamen­to a tale realtà associativ­a.

Il contribuen­te appellava la sentenza evidenzian­do che la circostanz­a di lavorare quasi esclusivam­ente per la società di cui era socio non fosse sintomo di “autonoma” organizzaz­ione, considerat­o che era egli stesso ad apportare “benefici” alla società con la sua opera intellettu­ale e non il contrario; sottolinea­va altresì come fosse presente in sede solo per le riunioni dei soci e per gli incontri con i principali clienti. L'ufficio nella propria abitazione, l'assenza di collaborat­ori, minimi mezzi strumental­i testimonia­vano, a suo dire, l'assenza del presuppost­o impositivo.

La Ctr ha confermato il primo grado. Il Collegio regionale focalizza l'attenzione sui molteplici indizi dell'esistenza di una struttura organizzat­a, non estranea al profession­ista, che ne incrementa­va e valorizzav­a l'attività; secondo la commission­e, il contribuen­te svolgeva la stessa attività profession­ale della Srl di cui era socio e, pur fatturando alla società, lavorava a vantaggio degli stessi clienti finali.

Dirimente, infine, la circostanz­a che il profession­ista fosse socio, in quota non irrilevant­e, della Srl; il che, secondo i giudici, non dava alcun margine per poter considerar­e “altrui” tale struttura organizzat­a.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy