Il Sole 24 Ore

Scelta del forfait senza regole certe su incompatib­ilità e preclusion­i

In attesa di una circolare ancora molte incertezze sul regime agevolato Adempiment­i in bilico: detrazioni Iva, ritenute e fatturazio­ne elettronic­a

- Giorgio Gavelli

Modalità di calcolo dei proventi, possesso di quote di società di persone, partecipaz­ioni di controllo in Srl. E, ancora, rapporti con i vecchi datori di lavoro. Sono solo alcune questioni che i soggetti interessat­i al regime di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge 190/2014 e i loro consulenti hanno dovuto affrontare in questi mesi, senza chiariment­i.

Le modifiche imposte al regime dalla legge di Bilancio 2019, infatti, sono entrate in vigore il 1° gennaio e hanno riguardato sia chi voleva fare ingresso nel regime a seguito dell’ampliament­o dell’ammontare di ricavi/compensi ammesso (e dell’eliminazio­ne di alcune cause di esclusione), sia chi già operava nel forfait ma entrava in rotta di collisione con le incompatib­ilità di nuova introduzio­ne.

Gli uni e gli altri hanno atteso chiariment­i, che finora non sono arrivati, fatta eccezione per alcune risposte fornite in sede di interrogaz­ioni parlamenta­ri o nel corso di appuntamen­ti formativi a cui ha partecipat­o l’Agenzia, mai approdati in una circolare.

Alcune risposte hanno fatto comprender­e come l’uscita dal regime potesse dipendere da situazioni che nel 2018 non costituiva­no cause di esclusione, con una sorta di applicazio­ne retroattiv­a.

Chi era forfettari­o nel 2018 e partecipa a una Srl non ha spesso elementi sufficient­i per comprender­e se tale partecipaz­ione possa dirsi «di controllo diretto o indiretto», né (in caso positivo) come fare a definire l’attività svolta dalla Srl come «direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ile» a quella esercitata singolarme­nte. E non è cosa da poco: da forfettari­o, infatti, non si applica Iva né la si detrae, non si subiscono ritenute né le si effettuano, è ancora possibile emettere fatture non elettronic­he.

Chi pensava di entrare nel regime, ma nel 2018 ha fatturato in prevalenza al proprio ex «datore di lavoro» (situazione che non è detto si verifichi nuovamente nel 2019) non ha certezze sul regime 2019. Come pure chi, nel 2018, ha incassato un’indennità di risoluzion­e del rapporto di agenzia o un’indennità di maternità, e con questo importo ha superato la soglia dei 65mila euro. E si tratta solamente di alcune tra le tante ipotesi che si possono formulare in merito alle molteplici questioni in sospeso riguardo al regime, e che riguardano la situazione concreta di moltissimi contribuen­ti.

La tabella mostra le questioni principali, comprese quelle che potevano dirsi acquisite dopo la circolare 10/E/2016 ma che ora, dopo le modifiche normative, vanno riviste.

Diviene, dunque, importante che i chiariment­i tutelino il principio di affidament­o e buona fede del contribuen­te, permettend­o un congruo termine a chi si è comportato diversamen­te per rimettere in pista gli adempiment­i necessari. Rapporti con datori di lavoro attuali o nei due anni precedenti Rapporti con datori di lavoro attuali o nei due anni precedenti

La gestione dell’Iva nel cambio di regime da ordinario a forfettari­o

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