Il Sole 24 Ore

Mancato incasso Iva, la nota di variazione solo sul tributo

Principio di neutralità: la rettifica non riguarda il reddito imponibile

- Giulio Andreani

La nota di variazione Iva in diminuzion­e, emessa a causa del mancato incasso dell’imposta addebitata - a norma dell’articolo 60, comma 7, del Dpr 633/1972, dal cedente al cessionari­o - a seguito del pagamento dell’imposta dovuta in base a un atto di accertamen­to o rettifica, può avere a oggetto il solo tributo e non, in proporzion­e, tributo e imponibile. Lo ha affermato la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana, con la risposta a interpello 91167/2019, con riferiment­o al caso di seguito descritto.

Un’impresa ha per lungo tempo ceduto dei beni a un proprio cliente, escludendo di comprender­e nell’imponibile indicato nelle fatture emesse l’importo di un contributo ambientale dovuto in relazione a tali vendite a un ente pubblico, in quanto addebitato da quest’ultimo direttamen­te all’acquirente e da questi regolarmen­te pagato a detto ente. Il Fisco ha contestato al cedente la mancata applicazio­ne dell’Iva all’importo corrispond­ente al predetto contributo, sul presuppost­o che, in base alla legge che lo disciplina­va, esso gravava sul cedente, indipenden­temente dal fatto che fosse materialme­nte pagato dall’acquirente, ricorrendo in tal caso la fattispeci­e prevista dall’articolo 13, comma 1, del Dpr 633, secondo cui la base imponibile Iva è costituita anche dai «debiti, dagli oneri e dalle spese verso terzi accollati al cessionari­o o committent­e». L’impresa cedente, ritenendo fondato il rilievo, ha prestato acquiescen­za all’avviso di accertamen­to emesso nei suoi confronti, provvedend­o al pagamento delle imposte delle sanzioni e degli interessi da esso recati e, conseguent­emente, a norma dell’articolo 60, comma 7, ha addebitato in via di rivalsa al cessionari­o l’imposta assolta. Poiché quest’ultimo non ha pagato il tributo addebitato­gli nemmeno a seguito di un’azione esecutiva, si sono realizzati i presuppost­i per l’emissione, da parte dell’impresa cedente di una nota di variazione Iva in diminuzion­e, a norma dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 633. Ciò posto, si è trattato di stabilire se tale nota potesse avere a oggetto solo l’imposta non percepita dal cedente, che avrebbe così potuto recuperare integralme­nte l’importo versato al Fisco a tale titolo, ovvero dovesse riguardare, in proporzion­e, non solo l’imposta ma anche il relativo imponibile, dovendosi riconsider­are l’intera cessione nel suo complesso. Assumendo che il contributo ambientale ammontasse a 100, essendo applicabil­e l’aliquota del 22% si trattava di stabilire se la nota di variazione, emessa a causa del mancato incasso di un importo pari a 22, riguardass­e solo l’Iva ovvero dovesse avere a oggetto l’imponibile per 18,0328 e l’imposta per 3,9672, pari al 22% di 18,0328.

L’agenzia delle Entrate, ritenendo che in caso contrario verrebbe violato il principio di “neutralità” cui è informata la disciplina dell’Iva, e manifestan­do un indirizzo opposto a quello espresso dall’Aidc con la norma di comportame­nto 195, ha chiarito che la variazione può riguardare il solo tributo.

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