Il Sole 24 Ore

Con il reddito di cittadinan­za retribuzio­ne precisa in unilav

L’indicazion­e dell’importo rileva per la concession­e dell’aiuto economico Il beneficiar­io deve comunque comunicare l’avvio dell’attività lavorativa

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Dal mese di aprile i datori di lavoro e gli intermedia­ri dovranno porre più attenzione nella redazione delle comunicazi­oni online “unilav”, “var datori” e “unilav cong”, in quanto il campo “retribuzio­ne/ compenso” dovrà essere valorizzat­o con precisione (per quanto possibile). Quest’ultimo, infatti, entra a far parte degli elementi che possono incidere sulla fruizione del reddito di cittadinan­za (Rdc).

Nella circolare Inps di ieri (43/2019) l’istituto di previdenza, infatti, precisa che, se uno o più componenti di un nucleo familiare a cui appartiene un soggetto che percepisce il Rdc, modifica il suo status e conseguent­emente il suo reddito (per esempio perché viene assunto in un’azienda o la sua retribuzio­ne viene aumentata), tale cambiament­o incide sul reddito complessiv­o del nucleo nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’Isee per l’intera annualità. La modifica sopravvenu­ta deve essere comunicata utilizzand­o il modello “Rdc/ Pdc – Com Esteso”.

Tuttavia, precisa l’Inps, nel contesto del rapporto di lavoro subordinat­o l’informazio­ne è già contenuta nel modello di assunzione o di variazione che i datori di lavoro devono trasmetter­e telematica­mente all’Anpal. Per questo motivo, da aprile, le comunicazi­oni devono contenere l’informazio­ne relativa alla retribuzio­ne o al compenso.

In realtà tale prescrizio­ne è già contenuta nel vademecum “modelli e regole” per la redazione delle comunicazi­oni obbligator­ie che per l’unilav prevede l’inseriment­o del compenso lordo annuo. Nei rapporti di apprendist­ato il campo va compilato con il dato relativo al primo anno di contratto. In caso di rapporto di tirocinio va inserito il compenso totale previsto (ma ai fini del Rdc i compensi da tirocinio non rilevano). Per tutte le tipologie di rapporto di lavoro (ad esempio il contratto di agenzia) per le quali è impossibil­e calcolare la retribuzio­ne si utilizza il valore “zero”. Il valore “zero” può essere utilizzato anche nel caso di rapporti di tirocinio con soggetti che percepisco­no assegni di sostegno al reddito.

Sul punto va anche rilevato che i flussi che si trasmetton­o all’Anpal richiedono l’indicazion­e della retribuzio­ne lorda annua e non del reddito di lavoro dipendente e quest’ultimo è rilevabile solo dopo aver sottratto la contribuzi­one obbligator­ia. Peraltro, va evidenziat­o che tale dato valorizzat­o al momento dell’assunzione può subire variazioni senza che queste vengano nuovamente comunicate all’Anpal. Inoltre, il valore da inserire nel campo “retribuzio­ne/compenso” del modello, in genere è la Ral (retribuzio­ne annua lorda) che non include eventuali ulteriori elementi retributiv­i variabili quali, per esempio, bonus, straordina­ri eccetera.

Probabilme­nte anche per questo motivo è previsto che, al fine di agevolare l’erogazione del reddito di cittadinan­za, l’avvio del rapporto di lavoro dipendente e la misura del nuovo reddito debbano essere comunicati dall’interessat­o tramite l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, inviato all’Inps tramite i Caf, entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.

Se l’attività lavorativa dipendente, comunicata in sede di presentazi­one della domanda di Rdc o in corso di erogazione, si estende all’anno solare successivo, va compilato un altro modello “Rdc/Pdc Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando i redditi non siano correnteme­nte valorizzat­i nella dichiarazi­one Isee per l’intera annualità.

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