Il Sole 24 Ore

Legge «spazzacorr­otti» a rischio di incostituz­ionalità

La Cassazione affronta il nodo della retroattiv­ità della stretta sul carcere Possibile attrito con il diritto internazio­nale: la pena è «sostanzial­e»

- Giovanni Negri

Legge «spazzacorr­otti» a rischio di incostituz­ionalità. La stretta sulla concession­e dei benefici penitenzia­ri, oltretutto senza disciplina della fase transitori­a, si espone a più di un rischio di illegittim­ità. A lasciarlo capire è la Corte di cassazione con la sentenza 12541 della Sesta sezione penale depositata ieri. Nell’ambito di un procedimen­to relativo a una condanna concordata con patteggiam­ento per corruzione e corruzione in atti giudiziari, la difesa aveva chiesto alla Cassazione di sollevare la questione di legittimit­à costituzio­nale con riferiment­o all’assenza di regole per la fase transitori­a e all’inseriment­o dei reati contro la pubblica amministra­zione tra quelli che impediscon­o la concession­e di alcuni benefici penitenzia­ri.

La Cassazione sul punto sottolinea l’esistenza di una frizione tra il diritto italiano e quello internazio­nale. Infatti, da un parte è vero che per il “diritto vivente” nazionale e la sua applicazio­ne data anche dalla Cassazione nel 2006 a Sezioni unite, le disposizio­ni sull’esecuzione delle pene detentive e le misure alternativ­e alla detenzione sono considerat­e norme penali processual­i e non sostanzial­i. E questo perché non riguardano l’accertamen­to del reato e l’irrogazion­e della pena, ma solo le sue modalità esecutive. La conseguenz­a è che si applica il principio tempus regit actum e non quello sulla succession­e delle norme penali con il favor rei.

D’altra parte, è indubitabi­le, riconosce la sentenza, che nella più recente giurisprud­enza della Corte europea per i diritti dell’uomo, i concetti di illecito penale e di pena «hanno assunto una connotazio­ne “antiformal­ista” e “sostanzial­ista”, privilegia­ndosi alla qualificaz­ione formale data dall’ordinament­o (all’”etichetta” assegnata), la valutazion­e in ordine al tipo, alla durata, agli effetti nonchè alle modalità di esecuzione della sanzione o della misura imposta».

E allora, per la Cassazione, non apparirebb­e manifestam­ente infondata la tesi della difesa, per la quale il legislator­e avrebbe “cambiato le carte in tavola” senza prevedere una norma transitori­a, in contrasto con l’articolo 7 della Convenzion­e europa dei diritti dell’uomo e, quindi, con l’articolo 117 della Costituzio­ne, conducendo, nel caso esaminato, da una sanzione patteggiat­a “senza assaggio di pena” a una sanzione con carcerazio­ne necessaria. In passato, ricorda ancora la Cassazione, il legislator­e si era comportato diversamen­te adottando disposizio­ni transitori­e per smussare l’immediata applicazio­ne delle modifiche all’ordinament­o penitenzia­rio (il riferiment­o è al 2002 e a quanto venne previsto per i reati di tratta di persona e riduzione in schiavitù).

La Corte tuttavia non ritiene di potere sollevare la questione di legittimit­à perché non attinente alla sentenza di patteggiam­ento, oggetto del ricorso, ma alla sua esecuzione. In un certo senso, però, suggerisce alla difesa di tornare a porle in sede di incidente di esecuzione.

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