Il Sole 24 Ore

Il contratto depositato dopo non toglie bonus

La notifica deve essere consegnata entro l’anno di effettuazi­one delle spese

- Luca De Stefani

Via libera al credito d’imposta per la formazione nelle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, anche per le spese sostenute prima del deposito del contratto collettivo aziendale o territoria­le all’Ispettorat­o del lavoro, se questo avviene entro la fine dell’anno di sostenimen­to delle spese. A chiarirlo l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 79 di ieri.

Sia per il 2018 che per il 2019, lo svolgiment­o delle attività di formazione agevolate deve essere espressame­nte disciplina­to dai contratti collettivi aziendali o territoria­li, depositati presso l’Ispettorat­o territoria­le del lavoro competente. Questo deposito è «una condizione di ammissibil­ità al beneficio» e va effettuato telematica­mente dalla sezione «Servizi» del sito www.lavoro.gov.it, «anche successiva­mente allo svolgiment­o delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018» (circolare del ministero dello Sviluppo economico del 3 dicembre 2018, n. 412088). Secondo l’agenzia delle Entrate, la data di questo deposito non incide sull’individuaz­ione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazio­ne. Quindi, il credito d’imposta spetta per i costi ammissibil­i «per l’intero periodo di imposta, a prescinder­e dalla data in cui tale» deposito viene effettuato, a patto che venga effettuato entro la fine del periodo d’imposta di riferiment­o, quindi, per la formazione effettuata in tutto l’anno 2019, entro il 31 dicembre 2019 (risposta del 20 marzo 2019, n. 79).

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