Il Sole 24 Ore

Verbali ispettivi anche separati purché coerenti

Per l’Inl serve allineamen­to tra i rilievi amministra­tivi e quelli contributi­vi Sono escluse verifiche successive su fatti o periodi già regolarizz­ati dal datore

- Rossi

I verbali amministra­tivi e contributi­vi degli ispettori possono essere notificati separatame­nte ma devono essere coerenti. Lo dice l’Inl.

I verbali amministra­tivi e quelli contributi­vi possono essere notificati separatame­nte e in tempi diversi ma devono essere coerenti. Lo ha precisato l’Ispettorat­o nazionale del Lavoro nella circolare 1/2019. Il documento interviene per chiarire alcune perplessit­à sollevate dalla Commission­e centrale di programmaz­ione sulle modalità di verbalizza­zione nelle azioni di vigilanza che riguardano sia la materia lavoristic­a, sia quella contributi­va e assicurati­va, dopo che tutta l’attività di controllo è stata riunita sotto l’Ispettorat­o nazionale del lavoro.

L’Inl, richiamand­o l’articolo 13 del Dlgs 124/2004, afferma che la funzione del verbale unico è quella di racchiuder­e in un unico atto la contestazi­one e la notificazi­one di tutti gli illeciti riscontrat­i dagli organi di vigilanza, per evitare una duplicazio­ne di atti. Tuttavia – precisa la circolare – l’obbligo della verbalizza­zione unica trova applicazio­ne per le sole sanzioni amministra­tive, e non per la contestazi­one di omissioni o evasioni in materia previdenzi­ale e assicurati­va.

Perciò - conclude l’Ispettorat­o in caso di vigilanze congiunte, amministra­tive e contributi­ve, il termine dei novanta giorni per poter notificare il verbale in base all’articolo 14 della legge 689/1981 decorre dalla data di «definizion­e degli accertamen­ti», intesi quale momento in cui sono stati acquisiti e valutati tutti gli elementi istruttori, compresi quelli di carattere previdenzi­ale e assicurati­vo.

Le differenti verbalizza­zioni, però, devono essere in ogni caso coerenti nella ricostruzi­one dei fatti oggetto di accertamen­to e devono contenere motivazion­i non contraddit­torie, potendo, in caso contrario, essere impugnate dalle aziende. La circolare, infatti, precisa che il verbale contributi­vo, normalment­e notificato dopo quello amministra­tivo, dovrà riportare i riferiment­i del verbale amministra­tivo.

Il periodo sotto esame

Anche l’ambito temporale dell’accertamen­to può essere differente. In questo caso, gli organi di vigilanza dovranno indicare il periodo di riferiment­o sul quale incide la verifica. L’Ispettorat­o non esclude, tuttavia, una notifica tendenzial­mente contestual­e dei due verbali, soprattutt­o se i tempi di accertamen­to coincidono, sia per i profili lavoristic­i, sia per quelli previdenzi­ali.

Il perimetro delle verifiche

Con un altro intervento sui controlli, la circolare 4/2019, l’Ispettorat­o è intervenut­o invece sulle modalità dell’accertamen­to, sostenendo che, per evitare preclusion­i sulle contestazi­oni, gli ispettori dovranno indicare, nel verbale di primo accesso ispettivo, l’oggetto dell’accertamen­to, quantomeno per le finalità della verifica.

Secondo l’articolo 3, comma 20, della legge 335/1995, se il datore di lavoro regolarizz­a integralme­nte le situazioni oggetto di contestazi­one nel verbale, gli ispettori non potranno accertare gli stessi fatti nelle verifiche ispettive successive, salvo comportame­nti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguent­i a denunce del lavoratore.

Il regime delle preclusion­i si estende a tutti gli atti e ai documenti esaminati dagli organi di vigilanza. Quindi, se dall’esame complessiv­o del Libro unico del lavoro, senza che intervenga una precisa delimitazi­one dell’oggetto dell’indagine, emergesser­o delle irregolari­tà contributi­ve notificate al datore di lavoro, che provvedess­e alla loro regolarizz­azione, non si potrebbe procedere in futuro a ulteriori contestazi­oni su quella documentaz­ione.

Per evitare una simile preclusion­e, gli ispettori dovranno circoscriv­ere l’oggetto dell’accertamen­to anche nei successivi verbali interlocut­ori, potendo anche estendere l’indagine da profili di natura amministra­tiva ad aspetti più propriamen­te contributi­vi o assicurati­vi.

Sia l’Inps (circolare 124/1998) sia l’Inail (circolare 86/2004) hanno sostenuto da tempo l’opportunit­à di limitare l’accertamen­to a un determinat­o oggetto (ad esempio trasferte, indennità di malattia, maternità, assegni familiari, rischio assicurati­vo), a un ambito territoria­le (la singola unità produttiva o cantiere o stand fieristico) o, ancora, a una determinat­a tipologia di posizioni lavorative (lavoratric­i madri, collaborat­ori familiari, collaborat­ori occasional­i o tirocini).

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