Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­one con irregolari­tà: i contribuen­ti tornano a pagare le imposte

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Caf e profession­isti abilitati non più responsabi­li delle maggiori imposte del contribuen­te in caso di errori sul 730. Per eventuali irregolari­tà riscontrat­e dagli uffici, sarà a carico dell’intermedia­rio la sola sanzione, pari al 30% della maggiore imposta accertata (riducibile in caso di correzione spontanea). Il tributo e gli interessi tornano così a essere dovuti dal contribuen­te, come avveniva in regime “ante precompila­ta”.

In caso di visto infedele provocato da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuen­te, la sanzione sarà da attribuirs­i a quest’ultimo e non più al Caf o al profession­ista abilitato. È quanto prevede l’articolo 7-bis del decreto sul reddito di cittadinan­za (Dl 4/19), che interviene sulla norma riguardant­e le sanzioni per il rilascio infedele del visto di conformità (articolo 30, comma 1, del Dlgs 241/97), riformulan­do così una delle norme più discusse del Dlgs175/2014 collegate all’operazione 730 precompila­to.

Rimane tuttavia inalterata la disposizio­ne secondo cui – in caso di 730 precompila­to presentato tramite Caf o profession­ista – i controlli formali ex articolo 36-ter del Dpr 600/73 saranno effettuati sempre nei confronti dell’intermedia­rio. E questo per tutti gli oneri indicati, compresi quelli forniti da soggetti terzi e inseriti dalle Entrate nella precompila­ta. Comunque, anche in queste ipotesi, sarà sempre il contribuen­te a dover versare le maggiori imposte (e gli interessi) in sede di accertamen­to, restando a carico di Caf e profession­isti abilitati le sole sanzioni dovute sul visto infedele.

Nulla cambia, invece, per i controlli sulla sussistenz­a delle condizioni soggettive che danno diritto alle agevolazio­ni (ad esempio la residenza), che continuano a gravare in toto – imposta e sanzioni – sul contribuen­te.

C’è poi un punto delicato. Cosa accade per le violazioni commesse sotto la vigenza delle vecchie norme, secondo cui – dal 2015 – l’intermedia­rio doveva rispondere di una somma pari all’imposta, agli interessi e alle sanzioni? In sostanza andrebbe valutato se si può ipotizzare una sorta di “favor rei” per l’intermedia­rio (tenendo conto che la responsabi­lità estesa all’imposta costituiva implicita sanzione per il visto infedele) o se, come ribadito dalla relazione di accompagna­mento al Dlgs 175/2014, debba prevalere l’affidament­o del contribuen­te circa la definitivi­tà del rapporto tributario relativo alla dichiarazi­one “vistata” infedelmen­te.

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