Dichiarazione con irregolarità: i contribuenti tornano a pagare le imposte
Caf e professionisti abilitati non più responsabili delle maggiori imposte del contribuente in caso di errori sul 730. Per eventuali irregolarità riscontrate dagli uffici, sarà a carico dell’intermediario la sola sanzione, pari al 30% della maggiore imposta accertata (riducibile in caso di correzione spontanea). Il tributo e gli interessi tornano così a essere dovuti dal contribuente, come avveniva in regime “ante precompilata”.
In caso di visto infedele provocato da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, la sanzione sarà da attribuirsi a quest’ultimo e non più al Caf o al professionista abilitato. È quanto prevede l’articolo 7-bis del decreto sul reddito di cittadinanza (Dl 4/19), che interviene sulla norma riguardante le sanzioni per il rilascio infedele del visto di conformità (articolo 30, comma 1, del Dlgs 241/97), riformulando così una delle norme più discusse del Dlgs175/2014 collegate all’operazione 730 precompilato.
Rimane tuttavia inalterata la disposizione secondo cui – in caso di 730 precompilato presentato tramite Caf o professionista – i controlli formali ex articolo 36-ter del Dpr 600/73 saranno effettuati sempre nei confronti dell’intermediario. E questo per tutti gli oneri indicati, compresi quelli forniti da soggetti terzi e inseriti dalle Entrate nella precompilata. Comunque, anche in queste ipotesi, sarà sempre il contribuente a dover versare le maggiori imposte (e gli interessi) in sede di accertamento, restando a carico di Caf e professionisti abilitati le sole sanzioni dovute sul visto infedele.
Nulla cambia, invece, per i controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle agevolazioni (ad esempio la residenza), che continuano a gravare in toto – imposta e sanzioni – sul contribuente.
C’è poi un punto delicato. Cosa accade per le violazioni commesse sotto la vigenza delle vecchie norme, secondo cui – dal 2015 – l’intermediario doveva rispondere di una somma pari all’imposta, agli interessi e alle sanzioni? In sostanza andrebbe valutato se si può ipotizzare una sorta di “favor rei” per l’intermediario (tenendo conto che la responsabilità estesa all’imposta costituiva implicita sanzione per il visto infedele) o se, come ribadito dalla relazione di accompagnamento al Dlgs 175/2014, debba prevalere l’affidamento del contribuente circa la definitività del rapporto tributario relativo alla dichiarazione “vistata” infedelmente.