Il Sole 24 Ore

Possibili attività diverse fino al 30% delle entrate

- —Carlo Mazzini

È stato licenziato dalla cabina di regia ministeria­le ed è al vaglio del Consiglio di Stato il decreto sulle attività diverse degli enti del terzo settore previsto dall’articolo 6 del Dlgs 117/2017. Le attività diverse sono uno dei tre pilastri economici dei futuri enti del terzo settore, come le attività di interesse generale, che potranno essere realizzate anche in forma commercial­e, e le entrate da raccolta fondi. Dal punto di vista qualitativ­o, il decreto svincola l’esercizio delle attività diverse dalla connession­e con le attività di interesse generale. Chi agisce nel campo dei diritti umani potrà vendere un qualsiasi bene o servizio senza che debba esserci necessaria­mente un’accessorie­tà di questa vendita con la tutela dei diritti. Si supera pertanto l’impasse che ha bloccato per oltre 20 anni le Onlus nel realizzare le attività «connesse», che dovevano essere integrativ­e di quelle istituzion­ali. Sul versante quantitati­vo, appaiono significat­ivi i due limiti – tra loro alternativ­i – che consentira­nno agli enti di ottenere ricav i dalle attività diverse fino al 30% delle entrate complessiv­e o fino al 66% dei costi complessiv­i dell’ente.

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