Tra avvocato e detenuto conversazioni «libere»
Il controllo sulla corrispondenza tra detenuto e avvocato, effettuato da un funzionario di polizia penitenziaria, autorizzato dal giudice dell’esecuzione, è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo se non ha portata eccezionale. Questo anche quando, secondo le autorità nazionali competenti, il legale ha consegnato un libro ritenuto “pericoloso” e non necessario alla difesa del cliente.
Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza depositata il 9 aprile (ricorso 11236/09) con la quale ha accertato la violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione europea (equo processo). Questo perché non è stato garantito il diritto alla riservatezza nelle conversazioni cliente – avvocato.