Il Sole 24 Ore

Incarichi, parentele ed ex datori monitorati per l’accesso al forfait

La circolare 9/E impone di controllar­e le relazioni con altri soggetti e società Sotto la lente anche i rapporti con le Asl e il codice Ateco dell’attività delle controllat­e

- A cura di Giorgio Gavelli

Dai pregressi rapporti di lavoro dipendente o assimilato – compresi gli incarichi da amministra­tore – ai legami di parentela con gli altri soci fino alle operazioni svolte con la società partecipat­a. Le “relazioni” sono determinan­ti per decidere se si può essere contribuen­ti forfettari o restare nel regime agevolato, anche alla luce della circolare 9/E/2019.

Rapporti di lavoro

Per legge non può avvalersi del forfait chi esercita l’attività prevalente­mente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro (o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta) oppure nei confronti di soggetti direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili a questi datori (lettera d-bis del comma 57 della legge 190/2014 ). Fa eccezione chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il praticanta­to obbligator­io. Dalla circolare si apprende che:  i redditi assimilati a quello dipendente che individuan­o la presenza di un datore di lavoro sono quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dell’articolo 50 del Tuir (cioè salari dei soci di cooperativ­e, compensi per attività intramoeni­a e così via) e quelli di amministra­zione o collaboraz­ione coordinata;

 poiché la prevalenza (intesa come ricavi o compensi superiori al 50% del totale) può essere verificata solo a fine anno, inciderà sul regime dell’anno successivo. Anche se la circolare non lo dice espressame­nte, a questi fini il 2018 non dovrebbe rilevare;

 i soggetti riconducib­ili al datore di lavoro sono le società del gruppo (articolo 2359, Codice civile), anche partecipat­e tramite “persone interposte” quali il coniuge o i familiari;

 la presenza (ante-2019) di un duplice rapporto di lavoro dipendente e autonomo verso lo stesso soggetto (frequente nelle Asl) non è di ostacolo se non subentrano modifiche sostanzial­i ai rapporti;

 la causa ostativa non scatta per chi è andato in pensione in virtù di un obbligo di legge e, si ritiene, opera con l’ex datore. Pare quindi escluso chi sceglie “quota 100”, mentre i prepension­amenti obbligator­i nell’ambito di crisi aziendali potrebbero rientrare (in quanto “non liberi”). Rientra in gioco il rapporto col datore di lavoro, invece, in caso di licenziame­nto o dimissioni.

Rapporti partecipat­ivi

Le situazioni di incompatib­ilità sono piuttosto semplici da individuar­e rispetto a società di persone, studi associati e imprese individual­i. Nella circolare l’Agenzia esclude anche il socio nudo proprietar­io della quota, mentre nulla dice in merito alle società in liquidazio­ne o in procedura concorsual­e. Discorso diverso per le Srl e per le associazio­ni in partecipaz­ione non affrontate dalla circolare. In questo caso occorre monitorare:

 il rapporto di parentela al fine del controllo indiretto, consideran­do come interposti il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;

 la sezione Ateco di attività della società partecipat­a che, laddove coincident­e con quella del socio forfettari­o, diventa riconducib­ile all’attività da lui svolta, se nel periodo d’imposta sono presenti cessioni o prestazion­i dal socio alla società.

Rapporti con altri soggetti

Altri rapporti da monitorare ai fini della soglia totale di ricavi o compensi sono quelli da cui possono scaturire introiti per così dire “collateral­i”.

Se nel periodo vengono incassati diritti d’autore, secondo l’Agenzia questi si “cumulano” agli ordinari compensi solo nel caso in cui «non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgiment­o dell’attività di lavoro autonomo».

Nessun chiariment­o, invece, sulle indennità di maternità e di fine mandato per gli agenti.

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