Il Sole 24 Ore

I rimedi per chi scopre di dover entrare (o uscire) dal regime

Salvi solo per il 2019 i casi di quote «incompatib­ili» e le cariche amministra­tive

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Diffusa dopo 100 giorni esatti dall’inizio del periodo d’imposta, la circolare può “spiazzare” i tanti contribuen­ti che finora si sono comportati in maniera differente. E solo in alcuni casi l’Agenzia fornisce un rimedio.

È il caso dell’incompatib­ilità della partecipaz­ione in società di persone: eccezional­mente per il 2019, chi ha iniziato nel regime agevolato pur possedendo la quota, dovrà fuoriuscir­e nel 2020 a meno che, entro fine anno, non rimuova la causa ostativa.

In discesa anche la soluzione per chi possiede una quota di Srl che “scopre” essere di controllo (ad esempio conteggian­do le quote dei familiari) con attività riconducib­ile, in quanto nella stessa sezione Ateco del socio come fornitore di beni o servizi; non solo per il 2019 ma a regime, l’espulsione dal forfait si ha con efficacia dall’anno successivo (per cui l’anno in corso è salvo).

Soluzione analoga per chi non ha compreso tra i datori di lavoro le società in cui ricopre (o ha ricoperto nel biennio precedente) la carica di amministra­tore o da cui sono stati percepiti redditi assimilati. Dal momento che i conti si fanno in base all’ammontare dei ricavi/compensi realizzati a fine periodo, il 2019 è salvo.

Altrettant­o non può dirsi, tuttavia, per chi è entrato nel forfait pensando, in concomitan­za, di optare per l’Iva nei modi ordinari partendo da un regime forfettari­o incompatib­ile o che non ha conteggiat­o i diritti d’autore sommandoli ai proventi 2018, senza accorgersi così di aver superato il limite di 65mila euro.

Il dubbio principale, infine, riguarda che si è (prudenzial­mente) chiamato fuori dal forfait ed ora, leggendo la circolare, scopre di aver tutte le carte in regola. Pensiamo, ad esempio, a un soggetto che, oltre all’attività individual­e, è socio di maggioranz­a di una Srl che svolge un’attività rientrante in una sezione Ateco differente o, comunque, a cui non presta alcun servizio né cede alcun bene. In queste ipotesi la circolare afferma che il soggetto può emettere note di variazione per correggere i dati delle fatture emesse, note che i cessionari/committent­i devono registrare, salvo il loro diritto alla restituzio­ne dell’Iva. Ma il forfettari­o potrebbe essere un soggetto che emette corrispett­ivi e non fatture, senza considerar­e che, fino ad oggi, sono state effettuate e subite ritenute che non avevano ragion d’essere (salvo quelle dei dipendenti e assimilati che l’annunciato Decreto Crescita sta per reintrodur­re). Su queste situazioni si attendono ancora chiariment­i.

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