Il Sole 24 Ore

Certificaz­ione delle spese obbligator­ia per tutti

Adempiment­i estesi alle imprese soggette al controllo dei conti

- Pierpaolo Ceroli Agnese Menghi

La riforma del credito d’imposta per R&S, per mano della legge di Bilancio 2019 ha investito anche gli obblighi documental­i. In particolar­e, la riscrittur­a del comma 11 dell’articolo 3 della legge 145/2013 ha previsto che la certificaz­ione delle spese sostenute ad opera di un revisore legale (o società di revisione) riguarderà, già dal periodo d’imposta in corso al 2018, tutti i contribuen­ti prescinden­do dalla presenza (o meno) del soggetto preposto alla revisione (si veda anche Il Sole 24 Ore di venerdì scorso).

Il nuovo comma 11 dell’articolo 3, esplicita, da un lato, che la certificaz­ione della documentaz­ione contabile diventa condizione necessaria, seppur non sufficient­e, al fine di beneficiar­e del credito e, dall’altro, estende questo onere a tutti i contribuen­ti che vogliono accedere all’agevolazio­ne, comprenden­do le imprese sottoposte, per obbligo di legge, al controllo legale dei conti, in precedenza escluse. Quindi i soggetti chiamati a predisporr­e la certificaz­ione della documentaz­ione contabile saranno:

 per le società obbligate per legge alla revisione, i soggetti incaricati al controllo legale dei conti (revisore legale, società di revisione, o sindaco unico/collegio sindacale se incaricati anche dell’attività di revisione);

 per le altre società non soggette all’obbligo, un profession­ista revisore o una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro di cui al Dlgs n. 39/2010.

Limitatame­nte a queste ultime, l’ultimo periodo del comma 11 prevede, alla stregua della precedente versione, la possibilit­à di includere nel credito d’imposta le spese sostenute per adempiere a tale onere nel limite di 5.000 euro. In ogni caso la somma di queste ultime e le spese strettamen­te agevolabil­i non potranno determinar­e un credito d’imposta superiore a 20 milioni di euro annui, che si ridurranno a 10 milioni dal 2019.

Da un punto di vista operativo, i soggetti incaricati della certificaz­ione, sia che si tratti di revisori legali che società di revisione, dovranno:

 operare nel rispetto del principio di indipenden­za;

 certificar­e la mera regolarità formale della documentaz­ione contabile e l’effettivit­à dei costi sostenuti, di conseguenz­a non dovranno esprimere alcuna «valutazion­e di carattere tecnico in ordine all’ammissibil­ità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa» (circolare Mise n. 38584/2019);  redigere la certificaz­ione in forma libera: infatti non sono previsti contenuti minimi, né schemi predefinit­i per la predisposi­zione della stessa, purché contenga l’attestazio­ne della regolarità formale della documentaz­ione e dell’effettivit­à dei costi sostenuti (circolare 5/E/2016).

Allo stesso tempo, però, se nel corso dell’esecuzione dell’incarico i controllor­i dovessero incorrere in colpa grave potrebbero essere soggetti alle disposizio­ni di cui all’articolo 64 Codice di procedura civile.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy