Il Sole 24 Ore

Disallinea­menti tra Tuir e bilancio: errori da evitare

Le norme di natura fiscale non sono sovrapponi­bili a quelle del Codice civile

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Il versante fiscale del problema “sofferenza sul credito”, consiste nel verificare la possibilit­à di dedurre un componente negativo imputato a conto economico in relazione al credito, sia esso una perdita ( B 14) o una svalutazio­ne (B 10 d).

Il problema è che la terminolog­ia fiscale di cui agli articoli 101 e 106 del Tuir non è del tutto sovrapponi­bile al quella civilistic­a.

In base all’approccio fiscale vengono definite perdite sul credito quelle di cui all’articolo 101, comma 5 del Tuir, cioè componenti totalmente deducibili nel periodo d’imposta in base ai parametri definiti dal medesimo articolo. E qui troveremo sia perdite vere e proprie, cioè componenti di conto economico da B 14 ( ad esempio la minusvalen­za derivante da una cessione pro soluto di un credito), sia svalutazio­ni da B 10 d) , come accade nel caso della imputazion­e a conto economico della svalutazio­ne del credito a causa della dichiarazi­one di fallimento di un debitore, verificate­si nel periodo d’imposta 2019 o anche in periodi pregressi.

Per contro l’articolo 106 del Tuir disciplina le svalutazio­ni (che non presentano gli elementi della deducibili­tà di cui all’articolo 101 del Tuir) come componenti negativi deducibili se rispettano taluni parametri di carattere quantitati­vo (0,5% del valore nominale dei crediti per la svalutazio­ne del singolo periodo d’imposta, con tetto massimo del fondo formatosi progressiv­amente al 5% del valore degli stessi crediti). E qui può generarsi l’equivoco che spesso porta gli operatori contabili a generare comportame­nti sbagliati: quando fiscalment­e si parla di perdite si fa riferiment­o indistinta­mente sia a perdite che a svalutazio­ni di cui all’articolo 101 del Tuir, quando si parla di svalutazio­ni ci si riferisce a quelle di cui all’articolo 106 del Tuir.

Un esempio che può far emergere questo “disallinea­mento” tra fisco e bilancio è il seguente: ipotizziam­o che una società abbia eseguito svalutazio­ni di portafogli­o per 10.000 euro negli anni passati, integralme­nte dedotte, poiché i tetti annuali ed il tetto progressiv­o del fondo erano in linea con i parametri di cui all’articolo 106 del Tuir. Ora nel 2019 accade che un debitore per valore nominale del credito pari a 6.000 euro sia stato dichiarato fallito , e che conseguent­emente la società creditrice abbia interament­e svalutato quel credito con appostazio­ne del componente negativo alla voce B 10 d) del conto economico.

Il fondo svalutazio­ne pregresso dovrà essere utilizzato sul piano civilistic­o? La risposta è negativa poiché il fondo svalutazio­ne va utilizzato per perdite ( Oic 15, paragrafo 65) e quella che si è verificata nel 2019 non è una perdita nell’accezione bilancisti­ca.

Ma il “fondo fiscale” dovrà essere utilizzato? La risposta non può che essere positiva poiché la svalutazio­ne di un debitore fallito rientra nell’articolo 101 del Tuir e quindi, dal punto di vista fiscale è una perdita.

Sul punto sono chiare le istruzioni alla compilazio­ne del rigo RS 65 del prospetto crediti del modello Redditi 2019: le perdite deducibili ex articolo 101 del Tuir vanno esposte in colonna 2 del citato rigo e vanno imputate prioritari­amente al fondo svalutazio­ne crediti, il quale, pertanto, va utilizzato.

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