Disallineamenti tra Tuir e bilancio: errori da evitare
Le norme di natura fiscale non sono sovrapponibili a quelle del Codice civile
Il versante fiscale del problema “sofferenza sul credito”, consiste nel verificare la possibilità di dedurre un componente negativo imputato a conto economico in relazione al credito, sia esso una perdita ( B 14) o una svalutazione (B 10 d).
Il problema è che la terminologia fiscale di cui agli articoli 101 e 106 del Tuir non è del tutto sovrapponibile al quella civilistica.
In base all’approccio fiscale vengono definite perdite sul credito quelle di cui all’articolo 101, comma 5 del Tuir, cioè componenti totalmente deducibili nel periodo d’imposta in base ai parametri definiti dal medesimo articolo. E qui troveremo sia perdite vere e proprie, cioè componenti di conto economico da B 14 ( ad esempio la minusvalenza derivante da una cessione pro soluto di un credito), sia svalutazioni da B 10 d) , come accade nel caso della imputazione a conto economico della svalutazione del credito a causa della dichiarazione di fallimento di un debitore, verificatesi nel periodo d’imposta 2019 o anche in periodi pregressi.
Per contro l’articolo 106 del Tuir disciplina le svalutazioni (che non presentano gli elementi della deducibilità di cui all’articolo 101 del Tuir) come componenti negativi deducibili se rispettano taluni parametri di carattere quantitativo (0,5% del valore nominale dei crediti per la svalutazione del singolo periodo d’imposta, con tetto massimo del fondo formatosi progressivamente al 5% del valore degli stessi crediti). E qui può generarsi l’equivoco che spesso porta gli operatori contabili a generare comportamenti sbagliati: quando fiscalmente si parla di perdite si fa riferimento indistintamente sia a perdite che a svalutazioni di cui all’articolo 101 del Tuir, quando si parla di svalutazioni ci si riferisce a quelle di cui all’articolo 106 del Tuir.
Un esempio che può far emergere questo “disallineamento” tra fisco e bilancio è il seguente: ipotizziamo che una società abbia eseguito svalutazioni di portafoglio per 10.000 euro negli anni passati, integralmente dedotte, poiché i tetti annuali ed il tetto progressivo del fondo erano in linea con i parametri di cui all’articolo 106 del Tuir. Ora nel 2019 accade che un debitore per valore nominale del credito pari a 6.000 euro sia stato dichiarato fallito , e che conseguentemente la società creditrice abbia interamente svalutato quel credito con appostazione del componente negativo alla voce B 10 d) del conto economico.
Il fondo svalutazione pregresso dovrà essere utilizzato sul piano civilistico? La risposta è negativa poiché il fondo svalutazione va utilizzato per perdite ( Oic 15, paragrafo 65) e quella che si è verificata nel 2019 non è una perdita nell’accezione bilancistica.
Ma il “fondo fiscale” dovrà essere utilizzato? La risposta non può che essere positiva poiché la svalutazione di un debitore fallito rientra nell’articolo 101 del Tuir e quindi, dal punto di vista fiscale è una perdita.
Sul punto sono chiare le istruzioni alla compilazione del rigo RS 65 del prospetto crediti del modello Redditi 2019: le perdite deducibili ex articolo 101 del Tuir vanno esposte in colonna 2 del citato rigo e vanno imputate prioritariamente al fondo svalutazione crediti, il quale, pertanto, va utilizzato.