Il Sole 24 Ore

Contraddit­torio, l’atto è nullo se il Fisco ignora il bilancio

L’allegazion­e del documento agli atti di causa supera la «prova di resistenza» La Srl non è stata convocata ed è stato trascurato il riparto già in Camera di commercio

- Alessandro Borgoglio

Il fatto che il Fisco abbia ignorato un documento o un registro contabile permette al contribuen­te di superare la “prova di resistenza”. Secondo la Ctr Campania (8588/5/2018, presidente e relatore Notari) è illegittim­o per mancata instaurazi­one del contraddit­torio l’accertamen­to “a tavolino” emesso ai fini Iva nei confronti di una società in liquidazio­ne, se l’ufficio non ha tenuto conto del bilancio finale di liquidazio­ne che poi risulta allegato agli atti processual­i.

Una Srl in liquidazio­ne era stata accertata, in solido con i suoi soci e il liquidator­e ex articolo 36 del Dpr 602/1973, mediante controllo svoltosi presso l’ufficio, senza che venisse attivato alcun confronto preventivo con la società e i suoi rappresent­anti.

Gli atti impositivi venivano perciò impugnati. Il contribuen­te, in particolar­e, lamentava la violazione del principio giurisprud­enziale secondo il quale, solo per i tributi armonizzat­i, il Fisco è gravato di un obbligo generale di contraddit­torio, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto. Naturalmen­te, secondo la stessa giurisprud­enza, il contribuen­te deve superare la prova di resistenza, cioè deve enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non deve aver proposto un’opposizion­e meramente pretestuos­a (ex pluris, Cassazione 7725 e 21767 del 2018, 9026 e 8027 del 2017).

Nel caso di specie, l’ufficio aveva emesso gli atti impositivi sulla base della mancata compilazio­ne del bilancio finale di liquidazio­ne da depositare in Camera di commercio, rilevante anche ai fini della responsabi­lità solidale di soci e liquidator­i, ritenendol­o inesistent­e. Ma i ricorrenti avevano dimostrato in giudizio che tale documento era stato regolarmen­te redatto.

Il collegio di merito, accertando l’esistenza documental­e del bilancio finale di liquidazio­ne, ha stabilito – e qui è la parte innovativa della pronuncia – che proprio tale dimostrazi­one da parte del contribuen­te integrava la “prova di resistenza”, necessaria a far valere il vizio di violazione del contraddit­torio, di per sé inficiante la validità degli atti impositivi.

Volendo declinare la fattispeci­e a principio generale, si può affermare che , per gli accertamen­ti Iva “a tavolino” senza contraddit­torio, l’atto impositivo è nullo qualora il contribuen­te dimostri che l’ufficio non ha tenuto conto di un documento, che il Fisco avrebbe potuto reperire di propria iniziativa o che il contribuen­te avrebbe invece potuto esibire ove il contraddit­torio fosse stato attivato. Con tale dimostrazi­one, cioè, risulta integrata la prova di resistenza, richiesta per far valere il mancato contraddit­torio ai fini Iva.

Peraltro, la Suprema corte ha stabilito che, nel diverso caso di accertamen­to a seguito di Pvc rilasciato in sede di accesso in loco, l’omissione del contraddit­torio prima dell’accertamen­to comporta, in base all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuen­te, la nullità dell’atto impositivo (anche ai fini Iva), senza che il contribuen­te sia tenuto a fornire la prova di resistenza (sentenza 701/2019).

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