Il Sole 24 Ore

Per redditi e patrimoni dei coniugi Milano propone la dichiarazi­one

Modelli per il procedimen­to di famiglia nelle linee guida di magistrati e avvocati

- Giorgio Vaccaro

Nel processo della famiglia a Milano entra la dichiarazi­one sui redditi e sul patrimonio delle parti. A prevederla - con un modello standard da compilare a cura dei difensori - sono le Linee Guida per la redazione degli atti in materia di famiglia, siglate il 6 marzo scorso tra Corte d’appello, Tribunale, Ordine degli avvocati e Osservator­io sulla giustizia civile di Milano.

Sarà dunque più semplice, per i magistrati che si occupano di gestire le controvers­ie familiari, disporre di una chiara fotografia della lite, almeno sotto gli aspetti patrimonia­li e reddituali. Si tratta peraltro degli elementi centrali da conoscere quando si deve determinar­e, con urgenza, l’importo degli assegni in favore delle parti deboli del processo della famiglia. E questa “disclosure” reddituale e patrimonia­le dovrebbe avvenire sin dal primo momento processual­e: vale a dire quello dell’udienza presidenzi­ale, nella quale il giudice emette i provvedime­nti provvisori e urgenti.

La necessità di “fare i conti” è tra le prime a sorgere quando una coppia decide di separarsi. Questo per assicurare la tutela delle parti più deboli (i figli e il coniuge nel matrimonio, solo i figli in caso di famiglia di fatto), che saranno destinatar­ie degli assegni a carico del coniuge più forte. Così, la previsione di un documento riassuntiv­o della situazione economica, sia reddituale che patrimonia­le, come onere documental­e della moglie e del marito (oltre alla presentazi­one delle ultime dichiarazi­oni dei redditi richiesta dall’articolo 706 del Codice di procedura civile) consente - si legge nelle linee guida di Milano - al giudice «di assumere in tempi rapidi una decisione ponderata, equa ed esaustiva» sulla misura degli assegni.

Nel dettaglio, secondo le linee guida di Milano è «opportuno che i difensori redigano e alleghino agli atti introdutti­vi del giudizio un chiaro e analitico elenco della complessiv­a situazione economica/reddituale/patrimonia­le delle parti». Per farlo occorre compilare - rispettand­o i principi di verità e trasparenz­a - il modello allegato alle stesse linee guida. Il comportame­nto omissivo della parte consentirà al giudice di desumere argomenti di prova in base all’articolo 116 del Codice di procedura civile.

Si tratta di un approccio simile a quello del Tribunale di Roma dove i giudici, dal 2013, chiedono ai difensori di presentare una dichiarazi­one sostitutiv­a di atto notorio dove indicare redditi e patrimonio.

Le precisazio­ni chieste a Milano sono analoghe a quelle richieste alle parti che si separano o divorziano a Roma, con alcune significat­ive differenze. A Roma, tra gli elementi utili per determinar­e gli assegni, si elenca anche l’indicazion­e dei «rapporti di convivenza e dei redditi delle persone conviventi nell’ultimo anno». Un’informazio­ne che non si ritrova nel modello milanese, dove si richiedono informazio­ni dettagliat­e su fonti e ammontare dei redditi, conti correnti, conti deposito e investimen­ti, partecipaz­ioni societarie, benefit aziendali, assicurazi­oni, beni immobili e mobili registrati, collaborat­ori domestici, mutui, contratti di locazione, iscrizioni a circoli ricreativi, sportivi o culturali, iscrizioni a scuole o asili pubblici o privati dei figli, animali domestici

Inoltre, alle linee guida di Milano sono allegati e messi a disposizio­ne dei difensori i format per la redazione, ordinata e concisa, di tutti gli atti tipici di questo contesto. Sono stati infatti licenziati i ricorsi tipo per la separazion­e giudiziale, per il divorzio contenzios­o e per il riconoscim­ento e la determinaz­ione degli oneri che gravano sulle parti, in presenza di figli, al momento della chiusura del rapporto di convivenza.

Tutti gli atti, si precisa tra l’altro, devono essere redatti seguendo uno schema logico e formulati in paragrafi. I fatti devono essere esposti in ordine cronologic­o e senza svalutare le figure dei genitori. Gli atti complessi devono essere introdotti da un prospetto di sintesi. Gli allegati devono essere numerati e denominati chiarament­e e, possibilme­nte, collegati con link ipertestua­li all’atto.

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