Per redditi e patrimoni dei coniugi Milano propone la dichiarazione
Modelli per il procedimento di famiglia nelle linee guida di magistrati e avvocati
Nel processo della famiglia a Milano entra la dichiarazione sui redditi e sul patrimonio delle parti. A prevederla - con un modello standard da compilare a cura dei difensori - sono le Linee Guida per la redazione degli atti in materia di famiglia, siglate il 6 marzo scorso tra Corte d’appello, Tribunale, Ordine degli avvocati e Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.
Sarà dunque più semplice, per i magistrati che si occupano di gestire le controversie familiari, disporre di una chiara fotografia della lite, almeno sotto gli aspetti patrimoniali e reddituali. Si tratta peraltro degli elementi centrali da conoscere quando si deve determinare, con urgenza, l’importo degli assegni in favore delle parti deboli del processo della famiglia. E questa “disclosure” reddituale e patrimoniale dovrebbe avvenire sin dal primo momento processuale: vale a dire quello dell’udienza presidenziale, nella quale il giudice emette i provvedimenti provvisori e urgenti.
La necessità di “fare i conti” è tra le prime a sorgere quando una coppia decide di separarsi. Questo per assicurare la tutela delle parti più deboli (i figli e il coniuge nel matrimonio, solo i figli in caso di famiglia di fatto), che saranno destinatarie degli assegni a carico del coniuge più forte. Così, la previsione di un documento riassuntivo della situazione economica, sia reddituale che patrimoniale, come onere documentale della moglie e del marito (oltre alla presentazione delle ultime dichiarazioni dei redditi richiesta dall’articolo 706 del Codice di procedura civile) consente - si legge nelle linee guida di Milano - al giudice «di assumere in tempi rapidi una decisione ponderata, equa ed esaustiva» sulla misura degli assegni.
Nel dettaglio, secondo le linee guida di Milano è «opportuno che i difensori redigano e alleghino agli atti introduttivi del giudizio un chiaro e analitico elenco della complessiva situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti». Per farlo occorre compilare - rispettando i principi di verità e trasparenza - il modello allegato alle stesse linee guida. Il comportamento omissivo della parte consentirà al giudice di desumere argomenti di prova in base all’articolo 116 del Codice di procedura civile.
Si tratta di un approccio simile a quello del Tribunale di Roma dove i giudici, dal 2013, chiedono ai difensori di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove indicare redditi e patrimonio.
Le precisazioni chieste a Milano sono analoghe a quelle richieste alle parti che si separano o divorziano a Roma, con alcune significative differenze. A Roma, tra gli elementi utili per determinare gli assegni, si elenca anche l’indicazione dei «rapporti di convivenza e dei redditi delle persone conviventi nell’ultimo anno». Un’informazione che non si ritrova nel modello milanese, dove si richiedono informazioni dettagliate su fonti e ammontare dei redditi, conti correnti, conti deposito e investimenti, partecipazioni societarie, benefit aziendali, assicurazioni, beni immobili e mobili registrati, collaboratori domestici, mutui, contratti di locazione, iscrizioni a circoli ricreativi, sportivi o culturali, iscrizioni a scuole o asili pubblici o privati dei figli, animali domestici
Inoltre, alle linee guida di Milano sono allegati e messi a disposizione dei difensori i format per la redazione, ordinata e concisa, di tutti gli atti tipici di questo contesto. Sono stati infatti licenziati i ricorsi tipo per la separazione giudiziale, per il divorzio contenzioso e per il riconoscimento e la determinazione degli oneri che gravano sulle parti, in presenza di figli, al momento della chiusura del rapporto di convivenza.
Tutti gli atti, si precisa tra l’altro, devono essere redatti seguendo uno schema logico e formulati in paragrafi. I fatti devono essere esposti in ordine cronologico e senza svalutare le figure dei genitori. Gli atti complessi devono essere introdotti da un prospetto di sintesi. Gli allegati devono essere numerati e denominati chiaramente e, possibilmente, collegati con link ipertestuali all’atto.