Il Sole 24 Ore

Saltano gli appalti centralizz­ati per gli acquisti sopra-soglia

Salta l’obbligo di ricorso alle stazioni uniche per i non capoluoghi

- Alberto Barbiero

I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenz­a o stazioni uniche appaltanti.

Il decreto-legge «sblocca cantieri» introduce un’importante innovazion­e nelle disposizio­ni dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, eliminando l’obbligo per le amministra­zioni comunali non capoluogo di sviluppare oltre specifiche soglie i processi di acquisizio­ne di lavori, beni e servizi mediante moduli organizzat­ivi aggregativ­i.

La disposizio­ne stabiliva originaria­mente che le stazioni appaltante rappresent­ate da Comune non capoluogo dovessero acquisire i beni e servizi di valore superiore alle soglie eurounitar­ie facendo ricorso ai soggetti aggregator­i; e, in particolar­e, alle centrali uniche di committenz­a costituite tra i Comuni e alle stazioni uniche appaltanti presso le Province, replicando un modello organizzat­ivo già definito nel Dlgs 163/2006.

Lo stesso obbligo valeva per i lavori di costruzion­e e di manutenzio­ne straordina­ria di valore superiore ai 150mila euro e per i lavori di manutenzio­ne ordinaria di importo superiore a un milione di euro.

Nel pacchetto di norme finalizzat­o a dare maggiore impulso agli appalti è contenuta la riformulaz­ione di una parte del comma 4 dello stesso articolo 37, che con la sostituzio­ne della parola «procede» con le parole «può procedere» trasforma l’obbligo in facoltà.

I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell’entrata in vigore del decreto-legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell’articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenz­a o alle stazioni uniche appaltanti.

L’opzione può consentire alle amministra­zioni comunali interessat­e di valorizzar­e i moduli aggregativ­i sulle procedure più impegnativ­e e complesse, nonché, al tempo stesso, di gestire autonomame­nte e più rapidament­e gare per appalti di media entità.

Il quadro di obblighi derivante dal codice comporta per i comuni non capoluogo che vogliano gestire in proprio le procedure sopra le soglie individuat­e dall’art. 37 con strumenti informatic­i adeguati a soddisfare le prescrizio­ni dell’articolo 40, comma 2 dello stesso Dlgs 50/2016, dovendo quindi utilizzare piattaform­e telematich­e che consentano di effettuare procedure aperte (come nel caso degli appalti di lavori di valore superiore ai 200mila euro in base alle nuove disposizio­ni introdotte nell’articolo 36).

L’innovazion­e determina anche una revisione delle scelte effettuate da molte amministra­zioni locali in sede di costituzio­ne di unioni di Comuni, per individuar­e le soluzioni più efficaci.

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