Il Sole 24 Ore

Chi sceglie l’acquiescen­za accetta la richiesta del Fisco

- A cura di Rosanna Acierno

Vorrei sapere se un tributo, con sanzioni e interessi, che sto pagando all’agenzia delle Entrate tramite “acquiescen­za”, debba essere restituito al contribuen­te nel caso in cui più sentenze della Cassazione, giunte successiva­mente a tale acquiescen­za, dicano che tale tributo non è dovuto. Sto pensando, infatti, di ricorrere alla Commission­e tributaria provincial­e, in quanto l’Agenzia, a tal proposito, mi ha risposto che, poiché a suo tempo ho optato per l’acquiescen­za alle loro richieste, non ho diritto alla restituzio­ne del tributo.

S.Z. - COMO

La risposta è negativa. Per espressa previsione normativa, infatti, l’articolo 15 del Dlgs 218/97 prevede una riduzione delle sanzioni a 1/3 dell’irrogato, qualora il contribuen­te rinunci a impugnare l’accertamen­to e/o a inviare l’istanza di adesione. In sostanza, l’istituto dell’acquiescen­za comporta l’accettazio­ne incondizio­nata della pretesa erariale, in cambio del beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate.

Ne consegue che, una volta che il contribuen­te abbia versato le somme ex articolo 15 del Dlgs 218/97 entro i relativi termini, gli effetti dell’acquiescen­za sono intangibil­i e l’eventuale ricorso proposto è inammissib­ile.

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