Chi sceglie l’acquiescenza accetta la richiesta del Fisco
Vorrei sapere se un tributo, con sanzioni e interessi, che sto pagando all’agenzia delle Entrate tramite “acquiescenza”, debba essere restituito al contribuente nel caso in cui più sentenze della Cassazione, giunte successivamente a tale acquiescenza, dicano che tale tributo non è dovuto. Sto pensando, infatti, di ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, in quanto l’Agenzia, a tal proposito, mi ha risposto che, poiché a suo tempo ho optato per l’acquiescenza alle loro richieste, non ho diritto alla restituzione del tributo.
S.Z. - COMO
La risposta è negativa. Per espressa previsione normativa, infatti, l’articolo 15 del Dlgs 218/97 prevede una riduzione delle sanzioni a 1/3 dell’irrogato, qualora il contribuente rinunci a impugnare l’accertamento e/o a inviare l’istanza di adesione. In sostanza, l’istituto dell’acquiescenza comporta l’accettazione incondizionata della pretesa erariale, in cambio del beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate.
Ne consegue che, una volta che il contribuente abbia versato le somme ex articolo 15 del Dlgs 218/97 entro i relativi termini, gli effetti dell’acquiescenza sono intangibili e l’eventuale ricorso proposto è inammissibile.