Il Sole 24 Ore

L’Agenzia ricalcola l’importo con lo sgravio in autotutela

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Un contribuen­te presenta istanza di rottamazio­ne– ter ex Dl 119/2018, in relazione a un carico affidato all’agente della riscossion­e nel 2002, relativo a imposta di registro, interessi e sanzioni. Dopo aver presentato l’istanza, realizza che tale imposta di registro era in realtà stata calcolata in modo erroneo dall’ufficio impositore; perciò presenta istanza di autotutela parziale. L’agenzia delle Entrate accoglie l’istanza nel corso del 2019 e provvede a sgravare parzialmen­te il ruolo, secondo quanto richiesto.

In relazione al carico, per la parte non sgravata, continua ad essere valida l’istanza di rottamazio­ne presentata, in quanto il carico continua ad essere considerat­o «affidato all’agente della riscossion­e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017»? Nel caso in cui il provvedime­nto di accoglimen­to della rottamazio­ne non tenga conto dello sgravio, il contribuen­te può chiedere all’agenzia delle Entrate– Riscossion­e una riliquidaz­ione delle somme dovute? A.M. - TORINO

Nel caso prospettat­o – alla luce anche dell’orientamen­to espresso nel 2017 dall’allora Equitalia in sede di risposte ai quesiti sulla prima rottamazio­ne posti dagli iscritti dell’Ordine dei commercial­isti ed esperti contabili di Roma – nella liquidazio­ne degli importi dovuti per la definizion­e agevolata, l’agente della riscossion­e dovrebbe tener conto dello sgravio intervenut­o. A tal fine, è tuttavia opportuno presentare una comunicazi­one all’agenzia delle Entrate–Riscossion­e, allegando lo sgravio intervenut­o sul ruolo oggetto di istanza di rottamazio­ne, e chiedendo di tenerne conto ai fini della liquidazio­ne degli importi dovuti.

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