L’Agenzia ricalcola l’importo con lo sgravio in autotutela
Un contribuente presenta istanza di rottamazione– ter ex Dl 119/2018, in relazione a un carico affidato all’agente della riscossione nel 2002, relativo a imposta di registro, interessi e sanzioni. Dopo aver presentato l’istanza, realizza che tale imposta di registro era in realtà stata calcolata in modo erroneo dall’ufficio impositore; perciò presenta istanza di autotutela parziale. L’agenzia delle Entrate accoglie l’istanza nel corso del 2019 e provvede a sgravare parzialmente il ruolo, secondo quanto richiesto.
In relazione al carico, per la parte non sgravata, continua ad essere valida l’istanza di rottamazione presentata, in quanto il carico continua ad essere considerato «affidato all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017»? Nel caso in cui il provvedimento di accoglimento della rottamazione non tenga conto dello sgravio, il contribuente può chiedere all’agenzia delle Entrate– Riscossione una riliquidazione delle somme dovute? A.M. - TORINO
Nel caso prospettato – alla luce anche dell’orientamento espresso nel 2017 dall’allora Equitalia in sede di risposte ai quesiti sulla prima rottamazione posti dagli iscritti dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Roma – nella liquidazione degli importi dovuti per la definizione agevolata, l’agente della riscossione dovrebbe tener conto dello sgravio intervenuto. A tal fine, è tuttavia opportuno presentare una comunicazione all’agenzia delle Entrate–Riscossione, allegando lo sgravio intervenuto sul ruolo oggetto di istanza di rottamazione, e chiedendo di tenerne conto ai fini della liquidazione degli importi dovuti.