Il Sole 24 Ore

Non agevolate le prestazion­i effettuate dagli osteopati

- A cura di Giuseppe Merlino

Essendo l’osteopatia riconosciu­ta quale profession­e sanitaria da dicembre 2017, è possibile portare in detrazione al 19% tale spesa, se sulla fattura figura solamente il titolo di osteopata? O è necessario che la prestazion­e sia svolta da un osteopata con anche una laurea riguardant­e le profession­i sanitarie già riconosciu­te in passato (come la fisioterap­ia)?

M.C. - CUNEO

Nonostante la profession­e di osteopata sia stata individuat­a come profession­e sanitaria con l’approvazio­ne del Ddl 1324/2017 (articolo 7, legge 3/2018), va fatto affidament­o a quanto ribadito dall’agenzia nelle Entrate con la circolare 7/E/2018. La quale, richiamand­o la precedente circolare 11/E/2014 (risposta 2.1), precisa che la detrazione (a titolo di spese sanitarie) ex articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/86), non spetta per le spese relative a prestazion­i rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabi­le fra le profession­i sanitarie riconosciu­te. Le prestazion­i di osteopatia, riconducib­ili alle competenze sanitarie previste per le profession­i sanitarie riconosciu­te, sono detraibili se rese da iscritti a tali profession­i sanitarie.

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