Non agevolate le prestazioni effettuate dagli osteopati
Essendo l’osteopatia riconosciuta quale professione sanitaria da dicembre 2017, è possibile portare in detrazione al 19% tale spesa, se sulla fattura figura solamente il titolo di osteopata? O è necessario che la prestazione sia svolta da un osteopata con anche una laurea riguardante le professioni sanitarie già riconosciute in passato (come la fisioterapia)?
M.C. - CUNEO
Nonostante la professione di osteopata sia stata individuata come professione sanitaria con l’approvazione del Ddl 1324/2017 (articolo 7, legge 3/2018), va fatto affidamento a quanto ribadito dall’agenzia nelle Entrate con la circolare 7/E/2018. La quale, richiamando la precedente circolare 11/E/2014 (risposta 2.1), precisa che la detrazione (a titolo di spese sanitarie) ex articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/86), non spetta per le spese relative a prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a tali professioni sanitarie.