La detrazione per il mutuo intestato a un solo convivente
Una coppia di conviventi non sposati acquistano l’abitazione principale al 50%; il mutuo sarà intestato solo a uno di loro. Non essendo sposati, la detrazione del mutuo spetterà solo al convivente intestatario del finanziamento in rapporto al 50% del valore di acquisto dell’immobile. Quando i due si sposeranno, il coniuge intestatatario del mutuo potrà beneficiare della detrazione di tutti gli interessi passivi, anche se il finanziamento è stato stipulato quando la coppia era solo convivente? S.F. - GABICCE MARE
In via di principio, la detrazione degli interessi passivi spetta in ragione sia dell’intestazione del mutuo che della proprietà dell’abitazione principale. Nel contesto di un situazione caratterizzata dalla sussistenza di un rapporto familiare fra gli interessati e quindi da una “solidarietà economica”, la detrazione – nell’intera misura prevista dall’articolo 15, lettera b, del Tuir, Dpr 917/86 (4mila euro) – può essere conseguita anche da uno soltanto di loro, il quale, pur avendo soltanto una quota di proprietà immobiliare, abbia l’esclusiva titolarità del mutuo.
Nel caso in esame, ricorre una convivenza “more uxorio” in procinto di essere formalizzata con il matrimonio, che non consentirebbe l’intera detrazione al singolo convivente (a differenza di quanto potrebbe avvenire, per esempio, nel caso di un’unione civile fra soggetti dello stesso sesso, in base alla legge 76/2016). Tuttavia, si ritiene (ma la circostanza merita di essere formalmente confermata) che il beneficio fiscale possa essere conseguito anche in presenza di una coppia di fatto animata da una stabile convivenza, così come risulta ufficializzato dai registri anagrafici o documentato da un’autocertificazione. Questo istituto, infatti, ha significativamente già ricevuto riconoscimento in ambito fiscale, a proposito delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal convivente, more uxorio, del proprietario (circolare 7/E/2018).