Partecipazioni, alla cessione rivalutabili anche gli aumenti
Tutti i soci di una Srl effettuano nel 2008 la rivalutazione della loro quota, rideterminando così il valore complessivo del patrimonio netto in 3 milioni di euro, suddiviso in parti uguali tra i soci. Negli anni, previe apposite delibere, versano in conto capitale ulteriori 100mila euro ciascuno e altri 25 mila come finanziamento infruttifero. Nel 2012, alcuni giorni prima della cessione delle rispettive quote, deliberano di destinare anche il finanziamento a riserve di capitale. I soci non hanno mai prelevato alcun importo dalle riserve. In sede di accertamento l’agenzia delle Entrate disconosce tutti i versamenti in conto capitale e il cambio di destinazione del finanziamento affermando che non si può usufruire dell’agevolazione per la rivalutazione delle quote e poi anche dei successivi versamenti di 125 mila euro che ciascun socio aveva effettuato. La commissione tributaria di 1° grado conferma gli accertamenti. Ha ragione il contribuente o l’Agenzia?
P.V. - UDINE
Le varie leggi di rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni hanno concesso la possibilità di rivalutare il valore fiscale delle partecipazioni detenute alla data indicata dalla singola legge di rivalutazione (ad esempio, la legge 145/2018, di Bilancio 2019, fa riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 1°gennaio 2019). Di conseguenza, in mancanza di diverse interpretazioni note dell’amministrazione finanziaria, si ritiene che gli eventuali altri costi incrementativi sostenuti successivamente possano essere considerati nel calcolo della plusvalenza all’atto della cessione delle partecipazioni. Tale interpretazione viene avallata dal comma 5 dell’articolo 5 della legge 448/2001 secondo cui, se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società o ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione, in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.