Il Sole 24 Ore

Partecipaz­ioni, alla cessione rivalutabi­li anche gli aumenti

- A cura di Gianluca Dan

Tutti i soci di una Srl effettuano nel 2008 la rivalutazi­one della loro quota, ridetermin­ando così il valore complessiv­o del patrimonio netto in 3 milioni di euro, suddiviso in parti uguali tra i soci. Negli anni, previe apposite delibere, versano in conto capitale ulteriori 100mila euro ciascuno e altri 25 mila come finanziame­nto infruttife­ro. Nel 2012, alcuni giorni prima della cessione delle rispettive quote, deliberano di destinare anche il finanziame­nto a riserve di capitale. I soci non hanno mai prelevato alcun importo dalle riserve. In sede di accertamen­to l’agenzia delle Entrate disconosce tutti i versamenti in conto capitale e il cambio di destinazio­ne del finanziame­nto affermando che non si può usufruire dell’agevolazio­ne per la rivalutazi­one delle quote e poi anche dei successivi versamenti di 125 mila euro che ciascun socio aveva effettuato. La commission­e tributaria di 1° grado conferma gli accertamen­ti. Ha ragione il contribuen­te o l’Agenzia?

P.V. - UDINE

Le varie leggi di rivalutazi­one del costo fiscale delle partecipaz­ioni hanno concesso la possibilit­à di rivalutare il valore fiscale delle partecipaz­ioni detenute alla data indicata dalla singola legge di rivalutazi­one (ad esempio, la legge 145/2018, di Bilancio 2019, fa riferiment­o alle partecipaz­ioni detenute alla data del 1°gennaio 2019). Di conseguenz­a, in mancanza di diverse interpreta­zioni note dell’amministra­zione finanziari­a, si ritiene che gli eventuali altri costi incrementa­tivi sostenuti successiva­mente possano essere considerat­i nel calcolo della plusvalenz­a all’atto della cessione delle partecipaz­ioni. Tale interpreta­zione viene avallata dal comma 5 dell’articolo 5 della legge 448/2001 secondo cui, se la relazione giurata di stima è predispost­a per conto della stessa società o ente nel quale la partecipaz­ione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predispost­a per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipaz­ione, in proporzion­e al costo effettivam­ente sostenuto da ciascuno dei possessori.

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