Immobile in comodato, opere deducibili dall’impresa
Il titolare di una ditta individuale semplificata esercita l’attività artigianale in locali di cui divide la proprietà al 50% col coniuge. L’immobile è patrimonio personale e non è inserito nel registro cespiti. La ditta intende ristrutturare e ampliare i locali, adattandoli alle nuove esigenze dell’attività. Questi lavori sono riconducibili alle spese per migliorie beni di terzi deducibili dal reddito d’impresa per quote di ammortamento? Ed è possibile stipulare un contratto di comodato con il coniuge prima dell’inizio dei lavori nel quale si autorizzano le migliorie e si specifica l’accollo delle spese da parte della ditta artigiana?
C.V. - COPPARO
L’immobile citato nel quesito risulta appartenere alla comunione generata da marito e moglie, oppure appartenente ai due singoli soggetti marito e moglie (nel quesito non è chiaro quale sia il regime patrimoniale), in ogni caso soggetti diversi rispetto all’imprenditore individuale. È possibile stipulare un accordo che abbia come oggetto il sostenimento di spese di ristrutturazione, poiché le parti comodante/comodatario sono diverse tra loro (cosa che non si verificherebbe se vi fosse una persona fisica proprietario di un immobile privato che fosse anche l’imprenditore individuale). L’alterità delle parti rende possibile il sostenimento e la deduzione dei costi, se posti a carico del comodatario. Resta però il tema dubbio sull’effetto della ristrutturazione in capo ai proprietari, nel senso che dal momento che in genere la ristrutturazione come la manutenzione straordinaria sono posti a carico del proprietario, mentre nel caso esposto sono a carico del comodatario, potrebbe essere contestato il contratto di comodato quale negozio simulato e sostenere, da parte dell’agenzia delle Entrate, che in realtà siamo di fronte ad un canone in natura che comporterebbe la tassazione del reddito fondiario in capo alla comunione o ai due comproprietari.